01/01/2013 - 01:00

La sostituzione di un aerogeneratore con altro di più ridotte dimensioni

Per la sostituzione è sufficiente la Dia e non nuova autorizzazione paesaggistica
Il Tar Lecce con la sentenza n. 821/2012 si è pronunciato su una questione che aveva ad oggetto la nota di diffida che l'amministrazione comunale aveva opposto alla Dia della ricorrente per la sostituzione di un aerogeneratore esistente e già precedentemente assentito con altro di più ridotte dimensioni. La nota di diffida veniva impugnata dinnanzi al Tribunale Amministrativo per contrarietà alle previsioni di cui all'art. 5 D.Lgs. 28/11 e di quelle contenute nel Piano Urbanistico Territoriale. Il Tar preliminarmente accertava che l'aerogeneratore oggetto di sostituzione poteva essere ascritto al medesimo genus di quello originariamente assentito. Esso, inoltre, presentava dimensioni più modeste e ridotte rispetto a quello originariamente installato.
La nota di diffida, quindi, è stata ritenuta illegittima in considerazione dei seguenti dati normativi. Innanzitutto le previsioni contenute nel par. 11.5 del D.M. 10/09/2010 a mente del quale "sono soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse". Confortava l'assunto anche la previsione del Piano Urbanistico Territoriale che espressamente prevede che l'autorizzazione paesaggistica non va richiesta "per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici".
Il Tribunale salentino ha, quindi, chiosato in diritto che "se l'aspetto esteriore dell'impianto eolico viene a mutare, infatti, si deve considerare che tale mutamento, per le ridotte dimensioni della nuova struttura e per l'aspetto standardizzato delle pale eoliche, non richiede una nuova valutazione di compatibilità paesaggistica, costituendo la precedente valutazione, figurativamente, un cerchio concentrico rispetto a quello che corrisponde alla nuova pala, di dimensioni maggiori rispetto a quest'ultimo".
Vincenzo Tabone
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