23/12/2013 - 11:09

Sottoprodotto e normale pratica industriale

La definizione di normale pratica industriale rappresenta un elemento molto importante nella valutazione di un bene come sottoprodotto piuttosto che come rifiuto. Per questo motivo, è importante evidenziare alcuni degli aspetti di maggiore rilevanza della normale pratica industriale.
La definizione di normale pratica industriale rappresenta un elemento molto importante nella valutazione di un bene come sottoprodotto piuttosto che come rifiuto. Per questo motivo, è importante evidenziare alcuni degli aspetti di maggiore rilevanza della normale pratica industriale.
 
Il 2013 è stato un anno importante per la definizione di sottoprodotto da parte della giurisprudenza.

In questa attività ha assunto un'importanza fondamentale la distinzione della predetta categoria rispetto a quella dei rifiuti incentrata sullo strumento classificatorio dell'articolo 184-bis del D.lgs 152/2006.

In particolare, con riferimento alla citata disposizione, che stabilisce le condizioni alle quali sostanze o oggetti devono rispondere, contestualmente, per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti, la Corte di Cassazione si è, spesso, soffermata sulla nozione di normale pratica industriale, in quanto, una delle condizioni prevede che: "la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale".

Cercando di effettuare una sintesi dei punti principali della definizione di normale pratica industriale si può evidenziar che non può ricomprendere attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l'originaria natura.

Parimenti sono conformi alla normale pratica industriale quelle operazioni che l'impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire, sembra maggiormente rispondente al criteri generali di tutela dell'ambiente cui si ispira la disciplina in tema di rifiuti, rispetto ad altre pur autorevoli opinioni che, ampliando eccessivamente il concetto, rendono molto più incerta la delimitazione dell'ambito di operatività della disposizione e più alto il rischio di una pratica applicazione che ne snaturi, di fatto, le finalità.».

 
Alessio Elia
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