01/01/2013 - 01:00

Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili nelle aree sensibili

Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale; in particolare, è stata prevista una speciale tutela dell'area del Santuario dei cetacei e della laguna di Venezia (GU n. 56 del 7-3-2012) - Decreto 2 marzo 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Alla luce dei recenti incidenti della navigazione occorsi in prossimità di aree di grande valore ecosistemico ed ambientale e dalla significativa rilevanza socio-economica delle risorse ivi esistenti e, in quanto tali, soggette a particolari regimi di tutela il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha emanato il Decreto 2 marzo 2012 che introduce misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili al fine di proteggere le aree sensibili nel mare territoriale.

In particolare, tra le aree sensibili che il presente Decreto ha inteso tutelare ci sono l'area del "Santuario dei cetacei" e la "laguna di Venezia".

La prima, e' stata inclusa nella lista delle aree specialmente protette di importanza mediterranea di cui al protocollo della Convenzione di Barcellona per la protezione delle aree specialmente protette e della diversità biologica del Mediterraneo.

La seconda, è invece tutelata per la particolarissima sensibilità e vulnerabilità ambientale ove sono presenti ecosistemi continuamente posti a rischio anche a causa dei rilevanti aumenti del traffico marittimo.

L'art. 1 comma 1 del presente Decreto prevede, come misura generale applicabile a tutte le aree sensibili, che "nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, istituiti ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e all'interno dei medesimi perimetri sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda".

Altresì, "in relazione alla tipologia dei traffici che ordinariamente interessano le fasce di mare predette o alle caratteristiche morfologiche del territorio, l'Autorità marittima competente può disporre, per la fascia esterna ai predetti perimetri, limiti di distanza differenti allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l'accesso e l'uscita dai porti".

L'Art. 2 prescrive ulteriori misure per la protezione di aree particolarmente vulnerabili:

"1. In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità ai rischi del traffico marittimo sono adottate le seguenti misure di navigazione:

a) nell'area marina protetta del Santuario dei Cetacei, di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391:

1) per l'ingresso e la navigazione nell'intera area marina, come delimitata dall'allegato 1, le navi che trasportano su ponti scoperti e in colli sostanze rientranti nelle tipologie di cui all'allegato III della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi Marpol 73/78 e al Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG Code), anche in rimorchi, semirimorchi, container, camion e vagoni, devono adottare sistemi di ritenuta del carico che ne garantiscano la massima tenuta e stabilità in ogni condizione meteomarina, al fine di prevenire e impedire perdite accidentali dei carichi;

b) nella laguna di Venezia:

1) è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda;

2) al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza anche ambientale l'Autorità Marittima, sentita l'Autorità portuale, con ordinanza disciplina, secondo la stazza lorda delle navi, la distanza minima alla quale le stesse devono mantenersi l'una dall'altra qualora navighino nello stesso senso.

2. Il comandante della nave prima della partenza dal porto di Venezia, e' tenuto a conferire i rifiuti ed i residui del carico prodotti dalla nave. Per il porto di Venezia non e' ammessa la deroga di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.

3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, le navi militari e da guerra, le navi utilizzate per finalità pubbliche che conducano attività non commerciali e le unità adibite ad attività di ricerca scientifica nonché le navi adibite a collegamenti di linea che effettuano scali frequenti e regolari".
Andrea Settembre
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