01/01/2013 - 01:00

Fotovoltaico: no Autorizzazione Paesaggistica (TAR Lecce - sent. n. 1743 del 7-10-2011)

Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti - art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/2003 - come tali non soggette ad Autorizzazione Paesaggistica.
Il Giudice Amministrativo nella sentenza in esame ha dato pregio alla norma di cui all'art. 12, comma 1, D. Lgs. 387/2003 che definisce come opere di pubblica utilità caratterizzate da indifferibilità ed urgenza, quelle "per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti".

La pubblica utilità, in particolare, è una diretta conseguenza degli impegni e vincoli assunti dall'Italia in sede internazionale con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto. La semplificazione amministrativa in sede autorizzatoria, quindi, ha la finalità di rendere raggiungibile l'obiettivo della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, qualificandosi, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come una precisa scelta politico-legislativa caratterizzata da finalità di interesse pubblico-generale.

Merita, inoltre, sottolineare che la sentenza ha cassato il parere contrario espresso dall'Amministrazione convenuta riscontrandovi anche un deficit motivazionale. L'Amministrazione, infatti, si era limitata a motivare in maniera generica e laconica che "la sovrapposizione degli impianto eolico e fotovoltaico determina un impatto paesaggistico non sostenibile". Il provvedimento, quindi, è stato riconosciuto viziato anche per contrarietà alle norme sul procedimento amministrativo (L. 241/90).

(autore: avv. Vincenzo Tabone)
Riccardo Bandello
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