21/02/2017 - 08:03

Art. 656 cod. penale: le bufale online sono già un reato punibile penalmente

Comunicazione

Art. 656 del Codice Penale: anche il carcere per la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico. "Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309".

bufale online
C'è chi genera il clicbating per guadagnare denaro e chi per fondare le proprie campagne di comunicazione politica. 
E' assurdo ma purtroppo non sarà mai la Normativa a vincere la guerra contro il falso newsmaking
 
Che si tratti di menzogne a fini di propaganda politica, di finte notizie sensazionalistiche che procurano allarme pubblico, calunnie, diffamazioni, cure miracolose, affermazioni attribuite a personaggi pubblici per suscitare rabbia e indignazione, le campagne di odio sociale, le falsità costruite ad arte per produrre profitti con clic e condivisioni proliferano senza controllo.
 
Per me la rabbia è duplice: contro i manipolatori della disinformazione narcotizzante ma pure contro "il popolo del web", che si ferma alla lettura dei solo titoli sparati, non approfondisce, non mette in dubbio con acume critico qualsiasi cosa viene pubblicata. 
Non sa neanche riconoscere le fonti di tali notizie. 
Non ne sa distinguere autorevolezza e attendibilità. 
Manco gli importa. 
Più una notizia è cliccata e più diventa vera.
Benvenuti nell'era del medioevo digitale.
 
Io, che in particolare combatto questo fenomeno nelle pagine del CorrieredelWeb.it, sono un illuso, agli albori di Internet sognavamo un mondo in cui la conoscenza - l'unica ricchezza che se condivisa non diminuisce il suo valore - si sarebbe diffusa in modo globale e più diretto. 
Oggi è una guerra di civiltà, di educazione. 
Da intraprendere a tutela dei nostri figli e nipoti. 
La disinformazione funzionale è un morbo inquietante.
 
 
 
Approfondimenti normativi dal sito Laleggepertutti.it:
Pubblicazione o diffusione di notizie false o esagerate
Il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (art. 656 c.p.), è un reato di pericolo, sicché nulla rileva, ai fini della sua esclusione, il fatto che non si sia verificato alcun turbamento dell'ordine pubblico, essendo sufficiente che vi fosse un'astratta possibilità che un tale turbamento in effetti si verificasse. (Nella specie la suprema Corte, sulla base di tale principio, ha annullato, per vizio di motivazione, la sentenza con la quale il giudice di merito, assumendo apoditticamente l'impossibilità del verificarsi di alcun turbamento dell'ordine pubblico, aveva assolto dal reato in questione un soggetto il quale, in un periodo di tempo nel quale si susseguivano frequenti notizie in ordine alla diffusione del fenomeno dell'usura ed alle gravissime conseguenze, anche mortali, che ne scaturivano nei confronti delle vittime, aveva falsamente dichiarato ad un giornalista, con la consapevolezza della futura pubblicazione, di essersi indebitato con usurai per una forte somma di danaro, a cagione di una malattia della moglie, e di essere disposto a vendere taluni suoi organi per trovare il danaro occorrente a saldare il debito).
Cassazione penale sez. I  01 luglio 1996 n. 9475  
 
Non sussiste il reato di pubblicazione di notizie false atte a turbare l'ordine pubblico, di cui all'art. 656 c.p., nel comportamento di un giornalista che dia la notizia non veritiera di un atto di normale competenza di un ufficio giudiziario (nella specie, è stato ritenuto che la pubblicazione sul quotidiano il "Corriere della Sera" del 24 settembre 1981, di un articolo intitolato "Roma: il procuratore generale della corte d'appello avoca l'inchiesta sulla loggia massonica segreta P2", notizia poi smentita dalla procura generale, non fosse atta a turbare l'ordine pubblico).
Tribunale Roma  15 ottobre 1981
 
Non è idonea a turbare l'ordine pubblico e non integra pertanto il reato di cui all'art. 656 c.p. una dichiarazione diretta a ridimensionare, attraverso il riferimento comparativo ad altre fonti di radioattività, i rischi derivati dal normale funzionamento delle centrali nucleari.
Tribunale Milano  20 maggio 1981
 
La divulgazione di notizie concernenti avvenimenti realmente verificatisi, ancorché, poi, le interpretazioni al riguardo assumano, in riferimento alla previsione di sviluppi futuri espressi in ordine ad essi da colui che le riferisce, una forma tendenziosa, esclude, di per sè, l'integrazione della fattispecie criminosa di cui all'art. 656 c.p. (nella specie, alcuni tra gli imputati avevano affisso manifesti o pubblicato documenti ove, in particolare, traendo spunto dalle vicende giudiziarie conseguenti all'assassinio di un giovane militante antifascista, veniva denunciato il clima repressivo instauratosi in Italia in conseguenza dell'emanazione delle misure normative adottate subito dopo il rapimento dell'on. Moro).
Tribunale Melfi  15 gennaio 1980
 
A differenza della "voce", caratterizzata dalla vaghezza e dalla incontrollabilità, la "notizia", rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 656 c.p., è non del tutto svincolata da oggettivi punti di riferimento che consentono la identificazione degli elementi essenziali di un fatto e ne rendano possibile il controllo. (Nella specie, è stata ritenuta legittima l'assoluzione di un giornalista il quale aveva scritto su un quotidiano di essere a conoscenza, attraverso voci spontanee di cittadini, che in ambienti della estrema sinistra e governativi si stava meditando di provocare a Napoli gravissimi incidenti sulla falsariga dei sistemi praticati a Milano in piazza Fontana).
Cassazione penale sez. VI  11 gennaio 1977
 
Il provvedimento di decadenza dalla nomina ,per difetto del requisito dalla buona condotta, preannunciato a carico di un dattilografo coadiutore giudiziario a causa dei reati previsti dagli art. 651 e 656 c.p. (rifiuto di indicazione della propria identità personale a pubblico ufficiale e diffusione di notizie false e tendenziose) accertati con sentenza non ancora passata in giudicato, è legittimo, trattandosi di reati che, per la loro indole, rivestono speciale rilievo sintomatico relativamente alla personalità del candidato, anche se nel provvedimento non sono enunciate le risultanze istruttorie.
T.A.R. (Lazio) sez. III  09 novembre 1976 n. 467  
Andrea Pietrarota
Direttore Responsabile
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