01/01/2013 - 01:00

Proroga del termine di presentazione delle domande di riconoscimento come cogenerazione ad alto rendimento (CAR)

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 25 novembre 2011, ha ridefinito la scadenza temporale di presentazione delle domande di riconoscimento come cogenerazione ad alto rendimento (CAR), al fine consentire agli operatori interessati di adeguare compiutamente le proprie procedure alla nuova disciplina, fermo restando il termine di cui all'art. 8, comma 5, decreto del 5 settembre 2011, decorrente dalla ricezione di ciascuna domanda.
 Le disposizioni di cui al Decreto 5 settembre 2011 definiscono il regime di sostegno, previsto dall'art. 30, comma 11 della legge 99/09, per la cogenerazione ad alto rendimento e si applicano:

a) alle unità di cogenerazione entrate in esercizio, come nuove unità di cogenerazione ovvero come rifacimento di unità esistenti secondo le condizioni definite dal presente decreto, a decorrere dal 7 marzo 2007, data di entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007;

b) alle unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute come cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell'unita' medesima, secondo le modalità ed i criteri e nei limiti indicati all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 28/2011.

Si definiscono, infatti, unità di cogenerazione o sezione di cogenerazione la parte di un impianto di cogenerazione la quale, in condizioni ordinarie di esercizio, funziona indipendentemente da ogni altra parte dell'impianto di cogenerazione stesso.

L'art. 8 del Decreto del 5 settembre 2011 relativamente alle procedure per il riconoscimento di CAR e per l'accesso al regime di sostegno, prevede quanto segue:


1. Per l'accesso al regime di sostegno, gli operatori trasmettono al GSE la domanda di riconoscimento di CAR utilizzando la modulistica resa disponibile dal GSE, di cui al comma 2. La prima domanda di riconoscimento e' completa di copia della denuncia di officina elettrica, del verbale di verifica redatto dall'UTF e della comunicazione della data di entrata in esercizio; per gli impianti di cui all'art. 3, comma 2, la domanda esprime anche l'eventuale richiesta, da parte dell'operatore, di riconoscimento ai sensi della delibera 42/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modifiche ed integrazioni, che rimane valida per tutto il periodo di diritto ai certificati bianchi.

2. La modulistica per l'invio dei dati, previa approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico, e' resa disponibile sul sito internet del GSE entro il 30 settembre 2011, liberamente utilizzabile da parte di chiunque e in formato modificabile, unitamente alle istruzioni operative per la compilazione e all'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per l'invio.

3. Per le unità di cogenerazione di cui all'art. 3, commi 2 e 3, gli operatori sono tenuti a verificare che i dati eventualmente già inviati al GSE corrispondano a quanto richiesto ai sensi del presente decreto ed a trasmettere allo stesso GSE una dichiarazione confermativa ovvero la documentazione integrativa necessaria, convalidate da perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato.

4. Le domande di cui al comma 1 e le dichiarazioni o la documentazione di cui al comma 3 sono inviate al GSE entro il 30 novembre 2011, per gli esercizi degli anni precedenti il 2011, ed entro il 31 marzo di ogni anno per gli esercizi degli anni successivi.

5. Entro 120 giorni solari dalla ricezione delle domande di cui al comma 4, il GSE, verificato che la documentazione di cui al comma 1 sia completa e correttamente compilata e che i dati forniti siano congrui, si pronuncia accogliendo oppure respingendo la richiesta di riconoscimento. L'accoglimento o il respingimento sono motivati con i valori degli indici energetici calcolati dal GSE in conformità dei criteri stabiliti nel decreto 4 agosto 2011 per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, o dei criteri vigenti all'epoca dell'entrata in esercizio, limitatamente all'accesso agli incentivi, per gli impianti di cui all'art. 3 commi 2 e 3. Per il primo anno di attuazione del presente decreto, il termine di cui al presente comma e' fissato in 180 giorni.

Tenuto conto delle richieste di proroga, espresse da vari operatori economici, del termine di presentazione delle domande per gli anni precedenti il 2011, fissato dall'art. 8, comma 4 al 30 novembre 2011, Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 25 novembre 2011, ha prorogato al 31 marzo 2012 la scadenza temporale di presentazione delle domande di riconoscimento come cogenerazione ad alto rendimento (CAR), fermo restando il termine di cui all'art. 8, comma 5, decreto del 5 settembre 2011, decorrente dalla ricezione di ciascuna domanda.
Andrea Settembre
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