28/02/2014 - 14:13

L'occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo

Il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo è finalizzato a impedire la tacita sdemanializzazione del bene pubblico che si realizza, infatti, con l'acquisizione di un potere di fatto sul bene dal contenuto corrispondente a un diritto di proprietà o di godimento.
L'articolo 1161, comma 1, cod. nav., sia nella formulazione previgente alle modificazioni introdotte dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. 09/05/2005 n. 96, sia nel testo attuale, "configurava e configura il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo finalizzato a impedire la tacita sdemanializzazione come acquisizione di un potere di fatto su tale bene dal contenuto corrispondente a un diritto di proprietà o di godimento, potere di fatto che esclude o comunque significativamente comprime l'uso pubblico del bene stesso (cfr., tra le altre. Sez.3, n. 42404 del 29/09/2011, Farci, Rv. 251400; Sez. 3, n. 8410 del 12/01/2005, Di Palma, Rv. 230973; Sez.3, n. 11098 del 20/09/2000, Simeoni, Rv. 217638), come necessariamente derivante dalla costruzione e dalla fruizione di manufatti collocati al suo interno o nella fascia di rispetto di metri 30 dal confine demaniale".

Invero, la suddetta disposizione, nel testo previgente, così statuiva: "Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate ovvero non osserva le disposizioni di cui agli artt. 55, 714 e 716 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino ad euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato".

La sopra citata novella del 2005 ha successivamente sostituito le parole "non osserva le disposizioni di cui agli artt. 55, 714 e 716" con le parole "non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti".

In tal modo il legislatore, lungi dal realizzare una depenalizzazione, ha effettuato un rafforzamento del presidio penale, ampliando in senso generalizzante il contenuto della fattispecie, in quanto ha appunto sostituito l'indicazione degli specifici vincoli "di cui agli artt. 55, 714 e 716" con il riferimento a qualsiasi vincolo posto a tutela del demanio, tra i quali, logicamente, sono, a maggior ragione, da includere anche quelli già espressamente stabiliti dalle norme suddette del Codice della navigazione (esattamente in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n. 45930 del 09/10/2013, Spadaro, non massimata; vedi anche, per analoghe conclusioni, Sez. 3, n. 42346 del 18/09/2013, non massimata) (Corte di Cassazione Penale, Sez.3^ 23 Gennaio 2014 (Ud. 28/11/2013), Sentenza n. 3131).

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, gli imputati avevano mantenuto un immobile ricadente entro la fascia dei trenta metri dal confine del demanio marittimo.

La Corte di Cassazione ha concluso che la sentenza impugnata di primo grado va annullata con rinvio al Tribunale di Modica per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra indicati. Il Tribunale di prime cure, infatti, aveva assolto gli imputati in considerazione che tale fatto non sarebbe previsto dalla legge come reato.
Andrea Settembre
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