01/01/2013 - 01:00

Impianti di incenerimento: dichiarazione entro il 31 agosto 2012

L'incenerimento e il coincenerimento di rifiuti rappresentano attività di forte rilevanza ambientale e di salute pubblica. Per tale motivo nasce un regime legislativo caratterizzato da controlli costanti.

Il 31 agosto scade il termine entro cui i gestori di impianto di incenerimento e coincenerimento di rifiuti sono tenuti ad effettuare la misurazione periodica quadrimestrale delle immissioni includendo anche le polveri, i gas e i vapori prodotti insieme ad altri inquinanti per cui le autorità competenti abbiano previsto delle misurazioni periodiche.


L'obiettivo di questo adempimento è di consentire all'autorità competente di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione dell'impianto.


Per chiarezza si riporta quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 133/2005: "qualsiasi unita' e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla  combustione.  Sono  compresi  in  questa  definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonchè altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore,  le  apparecchiature  di  trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento".
Inoltre, la medesima disposizione definisce gli impianti di coincenerimento come "qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. La definizione include il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i  generatori  di  calore,  le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio  delle  condizioni  di  coincenerimento".

 

Alessio Elia
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