01/01/2013 - 01:00

Federalismo Demaniale: approvato da Cdm decreto legislativo

Il Consiglio dei Ministri, in data 20/05/10, ha approvato in via definitiva (su proposta dei Ministri Tremonti, Bossi, Calderoli, Fitto e Ronchi) il decreto legislativo concernente l'attribuzione a Regioni ed Enti locali di un loro patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 42 del 2009. Si tratta del primo decreto legislativo di attuazione della legge sul federalismo fiscale.
Il testo approvato recepisce i pareri espressi dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.
I principali contenuti del provvedimento sono i seguenti:
- oggetto dell'attribuzione a Regioni ed Enti locali sono i beni del demanio marittimo, idrico, gli aeroporti di interesse regionale o locale, le miniere e gli altri beni immobili dello Stato e i beni mobili ad essi collegati;
- sono comunque esclusi dall'attribuzione: i fiumi e i laghi di ambito sovraregionale, salvo per questi ultimi che vi sia intesa tra le Regioni interessate; i beni della Difesa e i beni culturali, nei termini già previsti dalla normativa vigente; la dotazione della Presidenza della Repubblica e i beni degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale; gli immobili per uso istituzionale dello Stato, i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, le reti di interesse statale, le strade ferrate dello Stato, i parchi nazionali e le riserve naturali statali;
- sono attribuiti alle Regioni i beni del demanio marittimo e del demanio idrico, con la sola eccezione dei laghi chiusi che sono attribuiti alle Province, così come le miniere. Alle Province sarà inoltre garantita una quota dei canoni del demanio idrico trasferito alle Regioni. Ai Comuni sono attribuiti in particolare beni immobili non demaniali;
- l'attribuzione dei beni non demaniali ha luogo sulla base delle richieste degli enti territoriali, che debbono indicare le modalità e i tempi di utilizzo; i beni non richiesti confluiscono in un patrimonio vincolato e sono valorizzati e alienati, sulla base di accordi tra Stato e Regioni o Enti locali, entro trentasei mesi;
- mantengono comunque il carattere demaniale, a maggior garanzia dell'interesse pubblico, i beni trasferiti del demanio marittimo, idrico e aeroportuale. Per gli altri beni trasferiti può essere disposto dallo Stato il mantenimento nel demanio o nel patrimonio indisponibile; in ogni caso, l'eventuale sdemanializzazione continua ad essere dichiarata dallo Stato;
- i beni attribuiti al patrimonio disponibile degli Enti territoriali possono essere alienati solo dopo la loro valorizzazione attraverso le varianti allo strumento urbanistico;
- i beni trasferiti agli enti territoriali possono, dopo l'approvazione delle varianti urbanistiche, essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare;
- con cadenza biennale possono essere attribuiti ulteriori beni;
- attraverso consultazioni tra Regioni, Enti locali e Amministrazioni periferiche statali sarà garantito l'utilizzo ottimale dei beni pubblici;
- non vi saranno oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche; sarà garantita la corrispondenza tra dotazione di risorse e personale e attribuzione di funzioni, in modo da evitare duplicazioni di strutture e incremento di spese; le maggiori risorse derivanti a Regioni ed Enti locali dall'alienazione o dalle quote dei fondi immobiliari saranno destinate, per il 75%, alla riduzione del debito dell'ente, e per la parte residua alla riduzione del debito statale;
- ogni alienazione di immobili da parte delle Regioni o degli Enti locali sarà preceduta dall'attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio.
Riccardo Bandello
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