01/01/2013 - 01:00

Bonifica ambientale e rifiuti.

La bonifica ambientale di siti inquinati come stabilimenti chimici, acciaierie, raffinerie ed altro, presuppone l'interpretazione e la gestione precisa ed ordinata di una serie notevole di problematiche giuridiche.

Bonifiche ambientali di siti inquinati: il terrore dello sviluppo industriale.

Intorno a questa problematica si addensano, ormai da tempo, diversi dubbi dei tecnici e dei giuristi che si rimettono al giudizio dei tribunali per trovarne la soluzione.


Infatti, secondo la terza sezione della cassazione con la sentenza 17817 del maggio 2012, la nuova disposizione di cui all'art. 257 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifica dei siti, prevede delle pene meno gravi della previgente disposizione di cui all'art. 51-bis del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,considerando che viene ridotta l'area dell'illecito ed attenuato il trattamento sanzionatorio.


Infatti mentre precedentemente "evento poteva consistere nell'inquinamento del sito o nel pericolo concreto ed attuale di inquinamento", il citato art. 257 configura il solo evento di danno dell'inquinamento; inoltre per aversi inquinamento è ora necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR), che è un livello di rischio superiore ai livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC); infine la sanzione penale è ora prevista con pena pecuniaria o detentiva alternativa, diversamente dalla precedente disposizione che prevedeva la pena congiunta.

 

Alessio Elia
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