19/05/2015 - 17:58

Energia. Fidejussioni rilasciate da Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. Lgs. 385/93, come cambia lo scenario Italiano

La nuova normativa come cambia lo scenario delle Fidejussioni. Con l’introduzione del D.Lgs. 10 Agosto 2010 n° 141 e successivo Decreto Attuativo D.Lgs. 12 Settembre 2012 n° 169, cambia lo scenario Italiano delle Fidejussioni.
Il Legislatore, nell’introduzione della nuova normativa abroga sia l’Elenco Generale di cui ex art. 106 del T.U.B. di cui al D.Lgs. 385/93di e sia l’Elenco Speciale di cui ex art. 107 del T.U.B. di cui al D.Lgs. 385/93 degli Intermediari Finanziari, inserendo gli stessi in un “Albo Unico” ed applicando, a tutti le norme di Vigilanza (In allegato Circolare della Banca D’Italia).

Per gli Intermediari Finanziari, iscritti nell’Albo Unico ex ante art. 106 e art. 107 D.Lgs. 141/2010 (Albo già consultabile nel sito di Banca D’Italia), che intendono esercitare l’attività di rilascio delle fidejussioni, dobbiamo risalire al D. Lgs. del 17 Febbraio 2009 n° 29 (Allegato) e più precisamente all’ex art. 11, dove il Legislatore ha introdotto la norma inerente “Requisiti degli intermediari finanziari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie”.

Soffermandomi su tale articolo, il Legislatore ha normato le caratteristiche minime riservate agli Intermediari Finanziari per il rilascio di Garanzie facendo riferimento ad aspetti riguardanti:
a) costituzione in forma di società per azioni;
b) capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni. Il capitale sociale deve essere investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità,entrambi depositati su un unico conto costituito presso una succursale operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilità si intendono titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai sensidegli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta di intermediarifinanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore equo.
c) mezzi patrimoniali non inferiori a euro 2,5 milioni;
d) oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.


Inoltre, sempre nell’ambito di suddetto testo di legge il comma 3 prescrive:

Gli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale non possono avere per oggetto sociale esclusivo o svolgere in via prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
Per via prevalente o rilevante s’intende che l’attività di rilascio fidejussioni, è l’unica attività o rappresenta un volume di affari maggiore rispetto alle altre attività svolte dall’intermediario finanziario.

Ma, questo è argomento di Vigilanza e come tale viene attivato dalla Banca D’Italia attraverso gli appositi uffici preposti a tale attività.
 


Pertanto gli Intermediari Finanziari ex art. 106 e 107 del D.Lgs. 385/93, iscritti nel nuovo Albo degli Intermediari edito da Banca D’Italia ex ante D.Lgs. 141/2010 possono rilasciare fidejussioni a favore dell’Agenzia delle Entrate, della Pubblica Amministrazione, PMI, Privati nel rispetto dei requisiti minimi riportati nel D. Lgs. del 17 Febbraio 2009 n° 29 ex art. 11.

A tali è concessa anche la facoltà di rilasciare in ossequio all’art. 28 del D.Lgs. D. Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 anche fidejussioni per Provvisorie e Definitive per gare di appalto ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 75 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Unifinanza grazie ad una serie di convenzioni sia con Intermediari Fiannziari che con Società di Assicurazioni, offre alla sua Clientela assistenza e consulenza per il reperimento di prodotti Fidejussioni.

Elenco dei documenti allegati


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Andrea Pietrarota
Direttore Responsabile