10/12/2014 - 15:56

Tarsu: è legittima l'imposizione differenziata per gli stabilimenti balneari

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 68 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel dettare i criteri ai quali i comuni devono attenersi per l'applicazione della tassa e la determinazione delle tariffe, considera gli stabilimenti balneari in modo distinto ed autonomo rispetto ai locali adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili (Consiglio di Stato Sez. V, con la Sentenza, 05-11-2014, n. 5475).
"In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 68 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel dettare i criteri ai quali i comuni devono attenersi per l'applicazione della tassa e la determinazione delle tariffe e nell'indicare, a tal fine, le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, considera gli stabilimenti balneari in modo distinto ed autonomo rispetto ai locali adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Ne consegue che è legittima la determinazione, nel regolamento comunale, di una tariffa differenziata e ridotta per detti stabilimenti rispetto a quella applicabile ad un bar-ristorante, senza che possa rilevare, in contrario, in assenza di qualunque previsione normativa al riguardo ed in considerazione del carattere eccezionale delle norme agevolative, l'esistenza di un collegamento funzionale tra i due esercizi
".

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato Sez. V, Sent., 05-11-2014, n. 5475, questi nel premiare l'indicazione offerta dagli appellanti escludeva l'individuazione in capo agli stessi di una posizione giuridica in concreto tutelabile.

In particolare, il giudice di secondo grado aveva accertato che gli appellanti, unitamente ad altri titolari di stabilimenti balneari, avevano formulato, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la proposta di modificare la disciplina regolamentare comunale della TARSU, includendo gli stabilimenti balneari nella terza categoria, assimilandoli sotto tale profilo ai campeggi, e di confermare la riduzione del 30% per stagionalità.

Una simile proposta era stata accompagnata dalla dichiarazione espressa che, in caso di favorevole valutazione e di rimozione in autotutela dei precedenti avvisi di accertamento, essi avrebbero rinunciato "ad ogni azione legale inerente all'oggetto della presente istanza".

La scelta dell'amministrazione di accogliere in senso favorevole alle richieste degli appellanti risultava, pertanto, non poter essere contestata in sede giurisdizionale da parte degli stessi. Infatti, la decisione dell'amministrazione comunale di fare proprio il contenuto della proposta avanzata dagli stessi non consentiva di ritenere che gli appellanti vantassero una posizione di interesse legittimo giuridicamente tutelabile.

Ed infatti, la soluzione adottata dall'amministrazione appellata, che si poneva peraltro in linea con le indicazioni offerte dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2003, n. 18548), secondo la quale:

"Considerato, infatti, che la richiesta avanzata dagli appellanti implica il riconoscimento da parte degli stessi della sottoponibilità degli stabilimenti balneari alla tassa in questione, non appare ravvisabile alcun interesse a contestare la scelta operata dall'amministrazione. Tanto in ragione non solo del principio di leale collaborazione che deve ispirare anche dalla parte del cittadino i rapporti con l'amministrazione, ma anche di quello di divieto di abuso del processo. Del resto sarebbe estremamente irragionevole consentire la contestazione giurisdizionale delle scelte dell'amministrazione da parte di chi quelle scelte ha contribuito ad orientare" (Cfr. Cons. St., Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6).

In conclusione, il Consiglio di Stato Sez. V, con la Sentenza, 05-11-2014, n. 5475, respingeva in definitiva l'appello.
Andrea Settembre
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