30/07/2014 - 11:20

Dl Competitività: spalma incentivi per le rinnovabili. Ecco il testo alla Camera

Le commissione riunione Ambiente e Industria della Camera hanno iniziato l'esame, in sede referente, del decreto legge Competitività, appena licenziato dal Senato.
Il testo, come noto, contiene tra l'altro il cosiddetto "spalma incentivi" ovvero la facoltà di diluire in un periodo più lungo gli incentivi per le fonti rinnovabili finalizzato alla riduzione delle bollette elettriche per le piccole e medie imprese. Questa agevolazione dovrà essere ripartita in modo proporzionale tra i soggetti aventi diritto e non dovrà essere cumulabile con gli incentivi già previsti per le imprese a forte consumo di energia (le cosiddette "energivore"). L'obiettivo del governo è quello di pervenire a regime ad un risparmio in bolletta pari a circa il 10 per cento del costo attuale per le pmi.  
 
Ma vediamo cosa prevede attualmente il provvedimento, così come modificato dal Senato. L'articolo 25 dispone che gli oneri per lo svolgimento dell'attività del Gestore dei servizi energetici (Gse) relativi ai meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica non ricadano più sull'onere generale A3 in capo ai consumatori, imprese e famiglie, ma siano posti a carico dei beneficiari dell'attività del GSE, ad esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 KW (secondo l'integrazione apportata dal Senato). Qualora necessario, l'Autorità per l'energia elettrica provvede ad eventuali compensazioni.   
 
L'articolo 26 si compone di una prima parte volta a generare risparmi sull'incentivazione dei grossi impianti fotovoltaici (di potenza superiore a 200 kW), e di una seconda parte introdotta al Senato che riguarda invece tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi pluriennali.  
 
La prima parte dell'articolo (commi 1-6), per ottenere una riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, lascia ai produttori la scelta tra tre opzioni, che prevedono l'estensione di 4 anni del periodo di incentivazione con una riduzione dell'incentivo, oppure il mantenimento del periodo di erogazione ventennale con una riduzione percentuale dell'incentivo per tutto il periodo oppure solo per un primo periodo con recupero successivo.
 
La seconda parte della norma (commi 7-13) prevede la possibilità per i beneficiari di incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cedere una quota fino all'80 per cento degli incentivi per le fonti rinnovabili a operatori finanziari internazionali attraverso un'asta organizzata dall'Autorità per l'energia. Alle quote di incentivi cedute agli acquirenti selezionati non si applicano, a partire dalla data di cessione, le rimodulazioni precedenti. Peraltro, tale possibilità di cessione è subordinata alla verifica da parte del ministero dell'Economia della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica. 
 
Più nel dettaglio, la prima parte della norma prevede nuove modalità di erogazione delle tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da grossi impianti solari fotovoltaici. In particolare, il comma 2, prevede nuove modalità di erogazione degli incentivi a carico delle tariffe elettriche riconosciuti all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici. In particolare, il Gse a decorrere dal secondo semestre 2014 - eroga le tariffe incentivanti con rate mensili costanti, su base annua, pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto e un conguaglio, riconosciuto entro il 30 giugno dell'anno successivo, in relazione alla produzione effettiva.   
 
Inoltre, il comma 3 rimodula le tariffe incentivanti e/o il periodo di incentivazione per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 KW secondo tre opzioni a scelta del produttore: 
 
a) l'estensione da 20 a 24 anni del periodo di incentivazione, a fronte di una riduzione del valore unitario dell'incentivo di entità dipendente dalla durata del periodo incentivante residuo. Le percentuali di riduzione sono indicate nell'allegato 2 al decreto-legge in esame, e per le tariffe onnicomprensive sono applicate alla sola componente incentivante; 
 
b) il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione dell'incentivo per un primo periodo, e di un corrispondente aumento dello stesso per un secondo periodo, secondo percentuali definite dal MiSE con un decreto da emanare entro il 1o ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti operatori, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019; 
 
c) il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione percentuale fissata dal decreto, crescente a seconda della taglia degli impianti: il 5 per cento da 200 a 500 kW, del 7 per cento da 500 a 900 e del 9 per cento oltre i 900 kW. Tale opzione è quella applicata in assenza di comunicazioni da parte dell'operatore.
 
In relazione alle rimodulazioni, agli imprenditori fotovoltaici è concesso di accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato. Tali finanziamenti possono beneficiare sulla base di convenzioni con il sistema bancario di provvista dedicata e di garanzia concessa, cumulativamente o alternativamente, da Cassa depositi e prestiti SpA.   
 
La seconda parte della norma (commi 7-13, introdotti durante l'esame al Senato) ha un campo di applicazione esteso ai beneficiari di incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Questi possono cedere fino ad un massimo dell'80 per cento degli incentivi ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei, che subentra loro nei diritti a percepire gli incentivi. Tale possibilità viene però subordinata alla verifica da parte del ministero dell'Economia della compatibilità degli effetti di questa operazione sui saldi di finanza pubblica in modo da rispettare gli impegni assunti in sede europea.   
 
La norma assegna infine al governo la possibilità di assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione all'articolo 26, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati. 
Rosamaria Freda
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