02/04/2014 - 15:30

Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti: la responsabilità del proprietario del fondo

Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, il proprietario del fondo per essere ritenuto responsabile delle violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento occorre quantomeno la colpa (T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 03-03-2014, n. 1294).
In tema di deposito e abbandono di rifiuti, la giurisprudenza ha evidenziato (ex multis, Cfr.: T.A.R. Campania, sez. V, 6 ottobre 2008, n. 13004), che, "in caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino" (Cfr.: T.A.R. Campania, Sez. I; 19 marzo 2004, n. 3042, T.A.R. Toscana, 12 maggio 2003, n. 1548, C. di S., IV Sez. 20 gennaio 2003, n. 168).

Questo perché l'art. 14 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di divieto di abbandono incontrollato sul suolo e nel suolo, oltre a chiamare a rispondere dell'illecito ambientale l'eventuale "responsabile dell'inquinamento", accolla in solido anche al proprietario dell'area la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la violazione fosse imputabile a titolo di dolo o di colpa (Cfr.: T.A.R. Lombardia, Sez. I, 26 gennaio 2000, n. 292 e T.A.R. Umbria 10 marzo 2000, n. 253).

Tale rigorosa disciplina trova conferma nel sistema normativo attualmente vigente, quale quello del D.Lgs. n. 152 del 2006, segnatamente del disposto di cui all'art. 192, in tema di ambiente, con la conseguente illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità ed in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, dell'imputabilità soggettiva della condotta (Cfr. C. di S., V, 19.3.2009, n. 1612; 25.8.2008, n. 4061).

In siffatto disposto normativo tutto incentrato su una rigorosa tipicità dell'illecito ambientale, alcun spazio v'è per una responsabilità oggettiva, nel senso che - ai sensi dell'art. 192 - per essere ritenuto responsabili delle violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa. E tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad un'eventuale responsabilità solidale del proprietario dell'area ove si è verificato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 03-03-2014, n. 1294).

Nella fattispecie in esame, il Comune di Q. aveva emesso un'ordinanza sindacale nei confronti della A.S.L. di N. con la quale si ordinava la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati su terreno di proprietà di quest'ultima e al ripristino dello stato dei luoghi. La Asl di N. proponeva ricorso al Tar Campania Napoli chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza suddetta.

Secondo il T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 03-03-2014, n. 1294 "il Comune non ponga in dubbio che la responsabilità dell'abbandono dei rifiuti non sia della A.S.L. N., sebbene di terzi ignoti";
"Tuttavia, non facendosi cenno nell'ordinanza impugnata ad accertamenti o a verifiche dai quali emerga che l'abbandono dei rifiuti sia ascrivibile (anche) a responsabilità della Azienda proprietaria, una presunta culpa in vigilando di quest'ultima per omessa predisposizione di impedimenti o accorgimenti atti ad evitare l'intrusione di terzi sul fondo di sua proprietà, quanto rilevato non è sufficiente ad addebitarle la responsabilità per l'accumulo e l'interramento di rifiuti speciali e pericolosi
".

In proposito, per pacifica giurisprudenza, il dovere di diligenza che fa carico al titolare del fondo, non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l'area e, per quanto riguarda la fattispecie regolata dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006) di abbandonarvi rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (e del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nella specie, senza ulteriori specificazioni (Cfr., ex plurimis: C. di S., Sez. V, 8.3.2005, n. 935; T.A.R. Campania, Sez. V, 5.8.2008, n. 9795).

Conclusivamente, il Tar riteneva fondato il ricorso, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Andrea Settembre
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