18/12/2013 - 09:37

Materiali bituminosi e sottoprodotto

I materiali bituminosi possono essere considerati dei sottoprodotti

Il materiale bituminoso, come riportato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 46243 del 19 novembre 2013, può essere considerato sottoprodotto ai sensi dell'art.183, lett. qq), del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 soltanto in ipotesi di totale riutilizzazione nel rispetto delle condizioni fissate dal successivo art.184-bis al comma 1, anche in relazione all'art.185, in particolare lett.b) e c), della medesima legge.

In quest'ottica l'articolo 183, comma 1, lett. p), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'art. 20, comma 2, d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 definisce il sottoprodotto come quella sostanza che soddisfa contemporaneamente le seguenti condizioni sottoprodotto:


1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5) abbiano un valore economico di mercato.
 

Alessio Elia
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