11/12/2013 - 18:19

Sottoprodotto e attività di demolizione

L'attività di demolizione non può produrre sottoprodotti ma solo rifiuti.
Non è possibile affermare che la demolizione di un immobile sia un ciclo produttivo capace di generare dei sottoprodotti rappresentati dai detriti lapidei e avente lo scopo di effettuare una nuova costruzione.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione (Sentenza Corte di Cassazione 15 ottobre 2013, n. 42342)la demolizione non può infatti essere considerata il prodromo di una nuova costruzione, "giacché questa può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni".

 Da ciò discende che non può essere applicato l'articolo 184-bis avente ad oggetto la definizione di sottoprodotto
Conseguentemente, il macchinario che raccoglie e tritura materiale già qualificabile come rifiuto, realizza un'attività di recupero di rifiuti che necessita di autorizzazione
 
Alessio Elia
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