15/11/2013 - 10:19

Sottoprodotto e processi di lavorazione

La cassazione si esprime nuovamente sulla definizione di sottoprodotto e processo produttivo.
Il sottoprodotto continua ad interessare la giurisprudenza.
Infatti, la terza sezione della corte di Cassazione con la sentenza n. 42388 del 15 ottobre 2013 ha affermato che deve escludersi la qualità di sottoprodotto nel caso in cui siano necessari trattamenti preventivi complessi che non possono essere considerati dei requisiti merceologici e di qualità previsti nella fase di produzione e nel caso in cui la sostanza non sia originata da un processo produttivo.
In quest'ottica l'articolo 183, comma 1, lett. p), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'art. 20, comma 2, d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 definisce il sottoprodotto come quella sostanza che soddisfa contemporaneamente le seguenti condizioni sottoprodotto:
 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5) abbiano un valore economico di mercato.
 
Alessio Elia
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