01/11/2013 - 13:43

TARSU, ritorna a due mesi dalla TARI

Come nelle migliori delle tradizioni italiane, mentre si discute per l'anno 2014 di novità fiscali a livello locale (TASI e TARI), il legislatore tira fuori dal cilindro una sorpresa nel decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con legge 28 ottobre 2013, n. 124, che guarda caso rilancia la consolidata TARSU. Viene in mente un detto di Gattopardiana memoria: "Tutto cambia per non cambiare nulla"... Tant'è che molti, in questo nero 2013, potranno tirare un sospiro di sollievo.
Come detto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66, è stato convertito con legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, recante: "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", pubblicata in GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 73.
 
Tra le novità di rilievo, il ritorno della TARSU!
 
Infatti, il comma 4-quater, dell'art. 5 così recita: "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46,del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, puo' determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche' la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo e' assicurata  attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalita' generale del comune stesso".

In tal senso, molti comuni che non hanno la possibilità di coprire con altre entrate la differenza tra costo totale dei servizi e le entrate TARSU del 2012, stanno applicando la TARSU con copertura 100% evitando, con ciò, di andare ad incidere sensibilmente sulle categorie che la TARES colpisce maggiormente: famiglie più numerose, bar, pub, ristoranti, e ortofrutta. Almeno per il 2013, che non sarà ricordato come un anno di grazia!
 
Ma per chi è intenzionato ad applicare la TARES, si legge un'importante novità che sembra tener conto del periodo di crisi per le famiglie. Infatti, la lettera d) del comma 1, dell'art. 5 prevede "l'introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonche' introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni".
 
Con tale ultima disposizione, si consente alle Amministrazioni locali di applicare un filtro ai brutali calcoli che la TARES può freddamente produrre, e quindi prevedere delle riduzioni ed esenzioni alle famiglie che in questo periodo non vivono una situazione economica favorevole.
Riccardo Bandello
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