30/10/2013 - 00:57

Consiglio di Stato, impianti fotovoltaici anche in area agricola

La realizzazione di un impianto fotovoltaico è sempre possibile in area agricola anche qualora la normativa urbanistica regionale non ne preveda la realizzazione, in forza dell'attuazione del principio Ue di sviluppo delle rinnovabili (direttiva 2001/77/Ue).

La quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n.4755 del 26 settembre 2013 ha affermato che è incompatibile con l'ordinamento comunitario la legge regionale che impedisce la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul suolo agricolo.


L'art. 12, settimo comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, esplicitamente ammette la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.


La norma citata rappresenta l' attuazione dell'obbligo assunto dallo Stato italiano nei confronti dell'Unione Europea di rispetto della normativa dettata da quest'ultima con la richiamata direttiva 2001/77/CE.


Di conseguenza, la stessa vincola l'interpretazione della legislazione regionale che non può essere intesa nel senso dell'implicita abrogazione della norma statale.


La dimostrazione dello "status" di imprenditore agricolo da parte di chi intenda edificare in zona agricola è preordinata alla salvaguardia delle sue caratteristiche urbanistiche, ed in concreto ha lo scopo di prevenire l'utilizzo dell'agro a scopi residenziali.


Tale necessità, inoltre, non ricorre in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, che per sua natura deroga all'ordinaria destinazione agricola dei terreni interessati.
 

Alessio Elia
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