25/09/2013 - 18:53

Regione Veneto, gestione delle terre e rocce da scavo

La Regione Veneto ha emanato i modelli compilabili allegati alla circolare del Segretario Regionale all'Ambiente prot. n. del 23 settembre 2013.

Sono disponibili, a partire dal 23 settembre 2013, i modelli allegati compilabili alla circolare del Segretario Regionale all'Ambiente prot. n. del 23 settembre 2013, contenente gli indirizzi operativi per la gestione delle terre e rocce da scavo ed attuativa dell'art. 241 bis, del D.L. 69/2013, convertito in legge 09.08.2013, n. 98, secondo cui: "Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto".

In altre parole, le rocce e le terre da scavo vengono considerate come sottoprodotti e non come rifiuti a condizione che il produttore riesca a dimostrare le seguenti condizioni.

Il produttore dovrà dimostrare:

- la certezza della destinazione del materiale all'utilizzo presso uno o più siti/cicli produttivi determinati;

- il non superamento dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione - CSC di cui alle colonne A-B, tab. 1, allegato 5, parte IV Dlgs 152/06 nel caso di destinazione a recuperi (ambientali), ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo. Il rispetto dei valori delle CSC è riferito alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. I materiali non dovranno costituire fonte diretta/indiretta di contaminazione delle acque sotterranee. Sono fatti salvi i valori del fondo naturale, come suggerito dall'Ance, qualora essi superino le CSC, ma in questi casi, anche se non espressamente detto, l'impiego dovrà avvenire in siti con le medesime caratteristiche geologiche (vedi DM 161/12);

- l'eventuale utilizzo in altro ciclo produttivo non deve determinare rischi per la salute;

- la non necessità di alcun trattamento preventivo all'utilizzo fatte salve le normali pratiche di cantiere (vedi DM 161/12).


 In particolare, attraverso la delibera di Giunta regionale 12 agosto 2013, n. 1489, sono stati prorogati i termini, già fissati dalla DGRV 346/2013 al 21.08.2013, per l'adeguamento delle garanzie finanziarie per gli impianti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.


Pertanto, alla luce di quanto sopra descritto il nuovo termine è pertanto quello del 31 gennaio 2014.
 

Alessio Elia
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