13/08/2013 - 18:49

APE e efficienza energetica

Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 2013, n. 90, introduce l'attestato di prestazione energetica (APE).

Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 2013, n. 90, sostituisce l'attestato di certificazione energetica (ACE) con l'attestato di prestazione energetica (APE).

In questa maniera, la suddetta legge di conversione, risponde ai criteri contenuti nella direttiva 2010/31/UE.


In particolare, l"attestato di prestazione energetica dell'edificio è costituito dal documento rilasciato da esperti qualificati e indipendenti attestante la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori.

Indica, inoltre, le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.

E' importante sottolineare che l'attestato di prestazione energetica (APE), in ottemperanza al comma 3bis dell'art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione.

La sanzione comminata in caso di inosservanza è grave: viene prevista infatti la nullità degli stessi contratti.

Tale norma ha suscitato non pochi dubbi e perplessità interpretative ed applicative.

La norma in esame è il frutto della conseguenza del confronto tra il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'energia, (Circolare 7 agosto 2013) il Consiglio Nazionale del Notariato, (Provvedimento 7 agosto 2013) e Confedilizia, (circolare 7 agosto 2013)
 

Alessio Elia
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