26/06/2013 - 11:01

Oneri di Sbilanciamento Fonti non Programmabili

Solare ed Eolico dopo le sentenze del Tar Milano. Un percorso non più comune?
Il Tar Milano con le sentenze nn. 1613-1614-1615-1616 del 24 giugno 2013 si è pronunciato sulla questione della legittimità degli oneri di sbilanciamento introdotti dall'AEEG, con deliberazione n. 281 del 5 luglio 2012, nei confronti delle fonti rinnovabili non programmabili.
Il Tar, in particolare, ha dichiarato l'illegittimità delle previsioni del provvedimento relative all'eolico mentre ha salvato quelle relative al solare.
Con il provvedimento impugnato l'Autorità aveva esteso alle fonti rinnovabili non programmabili l'applicabilità della disciplina degli oneri di sbilanciamento del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica mediante il meccanismo previsto dalla disciplina transitoria (art. 78 allegato A Del. 111/06) e differenziata per il primo ed il secondo semestre del 2013.
Il provvedimento è stato impugnato da diversi operatori e associazioni di categoria del settore delle fonti non programmabili.
Il Collegio, con riferimento all'eolico, rilevato "che gli impianti eolici, secondo le rilevazioni del GSE, non possono partecipare ad un mercato fondato sulla rilevazione oraria se non con un altissimo grado di errore" ha concluso per il carattere discriminatorio della misura introdotta "in quanto l'imposizione del corrispettivo di sbilanciamento viene a gravare sui produttori eolici nella stessa misura prevista per i produttori da fonti che hanno ben altra prevedibilità".
Dal canto suo l'AEEG non è riuscita a dimostrare che l'implementazione dei sistemi di prevedibilità per queste fonti (deliberazione 25 gennaio 2010 n. 4/10) abbia condotto ad un miglioramento della prevedibilità tale da giustificare l'equiparazione della fonte eolica rispetto alle fonti programmabili.
L'effetto della misura è, quindi, discriminatorio in quanto grava sul produttore "non in considerazione della sua incapacità di previsione di immissione dell'energia nella rete ma sulla base dei caratteri propri della fonte stessa".
Effetto discriminatorio che determina una penalizzazione della fonte eolica in contrasto con il favor riconosciuto dall'ordinamento alla produzione da fonte rinnovabile.
In conclusione per il Tar la disciplina impugnata difetta del requisito della "connessione con i sistemi di prevedibilità delle fonti che, soli, ne costituiscono il fondamento e la ragione giustificativa" (sentenza n. 1613).
Il diverso e maggiore grado di prevedibilità che caratterizza la fonte solare (sentenza n. 1616) ha indotto il Collegio a salvare la previsione impugnata relativa al fotovoltaico in quanto "è esperienza comune che tali fonti hanno un certo grado di prevedibilità. L'installazione degli impianti si fonda proprio su una previsione di produttività in relazione alle condizioni dei luoghi, che costituisce la base della decisione di investimento".
Le quattro sentenze, lette in stretta connessione tra di loro, disegnano un quadro organico di riferimento che segnerà, probabilmente, anche gli immediati sviluppi futuri della disciplina regolatoria sulla materia. Le sentenze in questione, peraltro, sono significative più nella parte conservativa che in quella demolitoria.
Valgano i seguenti argomenti. Innanzitutto per il Collegio giudicante "la previsione di un sistema di partecipazione ai costi dello sbilanciamento non costituisce di per sé una forma di penalizzazione..... a condizione che non sia discriminatoria". L'affermazione vale la salvezza della legittimità del potere dell'Autorità di assumere determinazioni nei confronti delle fonti non programmabili per quanto riguarda gli oneri di sbilanciamento. A ciò va aggiunto che il sistema precedente non viene ritenuto passibile di una piana reintroduzione in quanto "produceva effetti negativi sulla sicurezza della rete in quanto favoriva scarso impegno nella previsione dell'immissione".
Il concetto stesso di non programmabilità non vale a tenere indenne le fonti di produzione che ne sono caratterizzate dagli obblighi di partecipazione agli oneri di sbilanciamento. Dirimente non è tanto la non programmabilità quanto la prevedibilità. In ragione della prevedibilità, infatti, il provvedimento impugnato è stato ritenuto legittimo nei confronti del solare mentre tale non è stato ritenuto nei confronti dell'eolico.
Prevedibilità da intendere chiaramente non tanto come prevedibilità in concreto delle situazioni climatiche contingenti quanto prevedibilità di lungo periodo derivante dalle serie storiche e da un certo grado di costante ripetibilità ciclica delle stagioni climatiche.
Certamente prevedibilità e programmabilità non sono concetti equivalenti ed il Collegio lo esplicita quando afferma che "mentre i produttori di fonti programmabili possono organizzare i fattori di produzione in modo da evitare di pagare gli oneri di sbilanciamento, questa scelta è preclusa ai produttori di fonti non programmabili, i quali sono comunque soggetti ad un certo grado di aleatorietà sicuramente maggiore di quello dei produttori delle fonti ordinarie".
L'aleatorietà delle previsioni, quindi, è un fattore di cui l'Autorità non può non tenere conto nel disciplinare la materia degli oneri di sbilanciamento. Essa è un limite esterno alla sfera di dominio dell'operatore e come tale va considerata anche nell'attività regolatoria pena il carattere discriminatorio e, quindi, illegittimo delle misure che dovessero in futuro essere adottate.
In conclusione il Collegio perimetra lo spazio di manovra dell'attività regolatoria "che deve essere non discriminatoria, corrispondente ai prezzi e deve fornire incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare le proprie immissioni e prelievi".
Vincenzo Tabone
autore