06/06/2013 - 11:00

Idroelettrico e dichiarazione di pubblica utilità. Un binomio non univoco

La Consulta salva la normativa altoatesina che per gli impianti idroelettrici fino a 3 MW non prevede la dichiarazione di pubblica utilità
L'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 dispone che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere  connesse  e  le  infrastrutture indispensabili alla costruzione e  all'esercizio  degli  stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti".
La Provincia autonoma di Bolzano con l'art. 24 comma 1 della legge provinciale n. 15/2011 ha modificato la legge provinciale 7/2005 che contiene le norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e impianti elettrici. In particolare l'ultimo periodo del citato art. 24 reca la previsione, applicabile agli impianti idroelettrici, secondo la quale "sono considerate di pubblica utilità le opere per impianti con potenza nominale superiore a 3 MW".
Con tale previsione la Provincia di Bolzano ha differenziato il regime dell'espropriazione per pubblica utilità delle aree destinate ad accogliere impianti idroelettrici. La dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'espropriazione risulta applicabile solamente in presenza di progetti per la realizzazione di impianti idroelettrici con potenza nominale media superiore a 3 MW.
Agli impianti, invece, con potenza inferiore a 3 MW non è applicabile il regime della dichiarazione di pubblica utilità con la conseguenza che il proponente deve, per la realizzazione del progetto, acquisire l'area mediante gli usuali strumenti civilistici.
Qualora al proponente non riesca di ottenere la disponibilità dell'area mediante gli strumenti civilistici si avrà la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge provinciale 2/2010 che tale conseguenza prevede per "le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW, non corredate del titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare."
Gli artt. 10, comma 1, e 11 della legge provinciale 2/2010 e l'art. 24, comma 1, della legge provinciale 15/2011 sono stati oggetto della recente sentenza n. 114 del 22 maggio 2013 della Corte Costituzionale dopo che il Tribunale superiore delle acque pubbliche con tre distinte ordinanze aveva sollevato la questione della loro legittimità costituzionale.
Il medesimo art. 24, comma 1, peraltro, recentemente era già passato indenne al vaglio della Consulta (n. 77/2013). Ad essere impugnata in quest'ultimo giudizio era la genericità e vaghezza del concetto di "buon regime delle acque e del suolo".
La Corte Costituzionale ha affermato la legittimità delle norme sottoposte al suo giudizio e, previa dichiarazione di inammissibilità su alcuni dei motivi di illegittimità prospettati, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del sistema differenziato degli impianti idroelettrici in riferimento alla sottrazione degli impianti con potenza nominale inferiore a 3 MW alla dichiarazione di pubblica utilità, prevista, invece, per quelli di taglia superiore.
La Consulta nel percorso argomentativo ha valorizzato alcuni parametri.
Innanzitutto quello della potestà legislativa primaria della provincia altoatesina in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ha per la Consulta un "contenuto disciplinatorio, a fini di semplificazione", ma non ha anche, in negativo, valenza "ostativa ad opzioni di acquisibilità per via negoziale della disponibilità delle aree su cui deve insistere l'impianto." Assunto che viene corroborato dal riferimento al comma 4 bis del medesimo art. 12 laddove si prevede che "per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto".
L'elemento di novità della sentenza è quello in cui la Corte, ai fini della dichiarazione di legittimità della norma provinciale, affronta il problema della sottrazione degli impianti con capacità nominale inferiore a 3 MW alla dichiarazione di pubblica utilità.
La dichiarazione di pubblica utilità, infatti, è l'elemento che assicura, nel procedimento autorizzatorio, il conseguimento dell'obiettivo della celerità dei tempi di realizzazione, secondo l'esplicito favor in tal senso della normativa europea e di quella domestica di recepimento, con uno speculare depotenziamento e sacrificio del diritto proprietario del titolare del fondo.
La Corte, invece, valorizza proprio l'elemento del diritto proprietario per decidere se il bilanciamento realizzato dalla normativa provinciale in esame tra il diritto di iniziativa economica e il diritto proprietario abbia realizzato una disciplina costituzionalmente legittima. La diffusa presenza sul territorio altoatesino di impianti idroelettrici e le minime dimensioni degli impianti per i quali non vige il regime di pubblica utilità, ad avviso della Corte, depongono per un corretto bilanciamento operato dalla normativa provinciale.
Vincenzo Tabone
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