28/02/2013 - 15:54

Il Registro telematico Nazionale per l'utilizzo dei Gas Fluorurati: uno sguardo.

L' 11 febbraio 2013 c'è stato l'avvio ufficiale del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate per l'utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra in applicazione del comma 4, dell'art. 13 del decreto e adoperando il sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. questo lancio è avvenuto con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11 febbraio 2013.

L'11 febbraio 2013 è diventato operativo il Registro telematico Nazionale delle persone e delle imprese certificate per l'utilizzo dei Gas Fluorurati ad effetto serra, istituito con il DPR 43/2012.


Entro 60 giorni dal suo avvio, e quindi entro il 12 aprile 2013, tutte le persone e le imprese che svolgono una delle attività contemplate dal DPR 43/2012, devono obbligatoriamente iscriversi al Registro stesso per poter continuare ad esercitare la loro attività.

Si indicano le attività che richiedono l'iscrizione obbligatoria al registro con specifica distinzione tra le persone fisiche e le imprese.

Chi è tenuto alla iscrizione nel il Registro telematico Nazionale delle persone e delle imprese certificate per l'utilizzo dei Gas Fluorurati ad effetto serra?

Per quanto riguarda le persone fisiche si ricordano le seguenti attività che ne implicano la registrazione prima d'iniziare l'attività o, comunque, entro 60 giorni dalla istituzione del registro:

- Chi svolge attività di controllo, recupero, installazione, manutenzione o riparazione apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra;

- Chi svolge attività di controllo, recupero installazione, manutenzione o riparazione su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra;

- addetti al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

- addetti al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

- addetti al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE (solo autoveicoli).

Per quanto riguarda le imprese:

- installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

- installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

- recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.

La camera di commercio è il soggetto pubblico principale che gestisce tale registro insieme all'ISPRI e al Ministero dell'Ambiente.

In particolare, quest'ultimo dicastero designa gli organismi di valutazione della conformità in possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 per la certificazione delle persone e ai sensi della norma EN 45011 per la certificazione delle imprese rilasciato dall'Organismo di Accreditamento; tali organismi devono iscriversi alla sezione del Registro riservata agli organismi di certificazione, entro 60 giorni dalla sua istituzione per via telematica utilizzando la procedura realizzata dalle Camere di commercio disponibile tramite il portale https://organismi.fgas.it.

Per completezza si ricorda che la Camera di commercio per l'iscrizione dell'impresa o di una persona e per presentazione telematica delle pratiche di iscrizione e variazione al Registro telematico deve esigere i diritti di segreteria stabiliti dal decreto istitutivo del registro.
 

Alessio Elia
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