14/02/2013 - 19:08

Biocarburanti, le quote percentuali previste per legge

La Corte Europea riconosce la legittimità delle legislazioni nazionali che impongono l'obbligo di quote percentuali di biocarburanti
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 23 gennaio scorso resa nella causa C 26/11, ha affrontato la questione della legittimità dell'obbligo per le società petrolifere di immettere percentuali di biocarburante nella massa delle benzine e diesel commercializzate.
La legislazione sottoposta ad esame era quella belga che, parimenti ad altre dell'Unione, prevede, appunto un obbligo percentuale di immissione di biocarburante.
Il biocarburante, peraltro, è elemento centrale all'interno della complessiva politica energetica comunitaria per l'orizzonte temporale del 2020 ove si consideri che per quella data esso dovrà, stando almeno alle previsioni ed agli auspici comunitari, contribuire per una quota pari al 10% alla domanda di energia nei trasporti così da ridurre il complessivo impatto climalterante dei combustibili fossili tradizionali.
La base giuridica per l'imposizione di quote di biocarburante si rinviene nella direttiva 2003/30 (abrogata dalla 2009/28) che stabiliva l'introduzione di percentuali di biocarburante da immettere nei combustibili tradizionali in via gradualmente crescente fino all'orizzonte temporale, allora fissato, del 31 dicembre 2010.
Le funzioni ed il ruolo assegnati ai biocarburanti nella politica energetica comunitaria hanno trovato conferma ed ulteriore rilancio nella direttiva 2009/28 sulla promozione dell'uso delle energie rinnovabili all'interno della quale, in una visione unitaria della problematica energetica, figurano le previsioni che riguardano i biocarburanti in relazione al comparto dei trasporti.
L'industria petrolifera belga ha contestato la legittimità della legislazione nazionale in materia di percentuali obbligatorie di biocarburante e la questione è stata rimandata, in via pregiudiziale, dal giudice nazionale alla Corte Europea che ha riconosciuto la legittimità della previsione dell'obbligo motivando che "una normativa nazionale che imponga percentuali obbligatorie di biocarburanti alle società petrolifere allo scopo di conseguire gli obiettivi nazionali previsti dalle direttive 2003/30 e 2009/28 non può essere considerata contraria agli articoli 3-5 della direttiva 98/70, qualora tali percentuali siano conformi ai valori limite massimi fissati da quest'ultima ed essi siano applicabili non per ogni litro di carburante messo sul mercato, ma per la quantità totale di carburanti annualmente commercializzata da dette società".
Vincenzo Tabone
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