29/01/2013 - 17:33

La legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste

In tema di legittimazione processuale delle associazioni, il riconoscimento della titolarità dell'azione è attribuito ad associazioni locali le quali perseguano statutariamente, in modo non occasionale, obiettivi di tutela di determinati interessi della collettività ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione pubblica che si assume leso.
Il T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, con la Sentenza del 28-02-2012, n. 397 ha affrontato la questione relativa alla legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste.

Nel caso affrontato, un'associazione ambientalista, costituita in data 24.6.2010, ricorreva al TAR chiedendo la nullità del piano di recupero adottato dal Comune di M. in data...

Tale piano prevedeva la formazione di 2 lotti edificabili con interventi sul patrimonio esistente che si concretavano in nuove costruzioni, nonché il reperimento di spazi pubblici da destinare a viabilità, parcheggio e verde pubblico ed alla realizzazione di infrastrutture a rete quali fognature, rete idrica, rete dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione e telecomunicazioni.

Il Comune di M., costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell'associazione ricorrente.

Il T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, con la Sentenza, 28-02-2012, n. 397 ha rammentato che, in tema di legittimazione processuale delle associazioni, il prevalente orientamento della giurisprudenza in base al quale, impregiudicato il criterio legale di legittimazione che la attribuisce agli enti a carattere nazionale iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349, è possibile che tale riconoscimento della titolarità dell'azione sia attribuito ad associazioni locali le quali perseguano statutariamente, in modo non occasionale, obiettivi di tutela di determinati interessi della collettività ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione pubblica che si assume leso (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. IV, 8 novembre 2010, n. 7907; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 11 marzo 2011, n. 398).

Per contro, è indubitabile che, anche in materia di interessi diffusi, nel nostro ordinamento non è ammessa l'azione popolare, vale a dire la possibilità per il quisque de populo di intraprendere un'iniziativa giurisdizionale in assenza della titolarità, sul piano sostanziale, di un interesse diretto, concreto e personale che lo ponga su un piano differenziato rispetto alla generalità dei consociati (TAR Toscana, sez. II, 18 novembre 2011, n. 1765).

Orbene, gli enti esponenziali, onde poter essere ammessi alla tutela giurisdizionale, debbono agire per la difesa di specifici fini individuati nello Statuto; tuttavia, afferma il Collegio, tale specificità nel caso di specie manca, giacché lo Statuto dell'Associazione ricorrente opera un riferimento generico ed omnicomprensivo alla "finalità di tutelare, sia in sede amministrativa che giurisdizionale, nell'ambito del Comune di M.: l'osservanza da parte delle pubbliche amministrazioni delle regole e della correttezza di gestione della cosa pubblica nell'interesse generale, la salute, la qualità della vita, l'ambiente, la natura, il paesaggio, l'ecosistema, i beni culturali, il corretto assetto urbanistico, la preservazione dei luoghi da ogni forma di inquinamento" .

Ciò posto, il Collegio ha ritenuto di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della legittimazione ad agire di un'associazione o di un comitato, non è sufficiente il mero scopo associativo o la finalità statutaria per differenziare l'interesse diffuso, specie quando tale scopo si risolva nella finalità di proporre un'azione giurisdizionale o di svolgere un controllo generalizzato sulla legittimità di qualsiasi azione amministrativa nel contesto territoriale di riferimento, "in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa e quella costituzionale hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa" (Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2546; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 26 marzo 2010, n. 866).

Inoltre, il Tar adito ha rilevato la circostanza che l'Associazione ricorrente si è costituita nel giugno 2010, ovvero pochi mesi prima del ricorso in epigrafe, con la conseguenza che, al momento della proposizione del medesimo, essa non poteva reputarsi radicata nel territorio (TAR Toscana, sez. II, 1 aprile 2011, n. 567).

Peraltro, la carenza di adeguata rappresentatività e radicamento nel territorio deve valutarsi anche in relazione al numero degli associati (TAR Toscana, sez. II, 1 aprile 2011, n. 567), che, stando all'atto costitutivo cui la ricorrente fa riferimento, sono solo diciassette.

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva.
Andrea Settembre
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