23/01/2013 - 21:43

Sanse umide e rifiuti

La produzione dell'olio d'oliva impone una precisa attenzione nei confronti di alcuni suoi aspetti: la qualificazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide è un importante problema per i frantoi.

I reflui oleari (che possono essere ad esempio le acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) sono sottoposti alla disciplina della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) se hanno una utilità ai fini agricoli.


In particolare l'articolo 1 "Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide " della predetta legge afferma che : "Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento ne' ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli".


Il comma 2 della suddetta norma aggiunge che: "Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola puo' avvenire" .


Lo spandimento sia di acque di vegetazione sia la sansa deve avvenire:


a) assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico;


b) in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.


In caso contrario, il loro spandimento od abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento integrano il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dall'art. 256, comma secondo, del testo unico ambientale.


In altre parole, nell'ultima ipotesi riportata si avrebbe una immissione incontrollata di acque anche sotterrane qualificabili come rifiuti.


La produzione d'olio d'oliva come ogni attività umana contiene aspetti potenzialmente critici: per questo motivo l'attività classificatoria delle sostanze derivanti dalla lavorazioni delle olive ha un'importanza centrale (Corte di Cassazione Sez. III n. 512 del 8 gennaio 2013). 

Alessio Elia
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