05/12/2012 - 16:37

Chi inquina paga e recupero ambientale

La sentenza del Tar Toscana Sez. II n. 1664 del 19 ottobre 2012 ripropone la connessione tra l'obbligo delle misure di messa in sicurezza d'emergenza, waste management, rifiuti e il principio di "chi inquina paga". Parimenti differenzia la responsabilità dei diversi soggetti coinvolti dalle attività sottese.

L'adozione delle misure di messa in sicurezza d'emergenza rappresenta un onere del soggetto responsabile dell'inquinamento (cfr. art. 242 del d.lgs. n. 152 cit.) in virtù del principio "chi inquina paga".


Tale norma giuridica è racchiusa nell'articolo art. 174, ex art. 130/R, del Trattato CE, ed impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione.


Partendo da questa impostazione, a carico del proprietario dell'area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell'inquinamento, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi in parola, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area interessata libera da pesi.


Infatt,i è ormai viene generalmente riconosciuto che sia la disciplina di cui al d.lgs. n. 22/1997 (in particolare, l'art. 17, comma 2), sia quella introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 (ed in particolare, gli artt. 240 e segg.), si fondano sul principio secondo cui l'obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa.


Di conseguenza, l'obbligo di bonifica o di messa in sicurezza non può essere invece addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni sua responsabilità.


Infine, tale impostazione, sancita dal d.lgs. n. 22/1997, risulta, come detto, confermata e specificata dagli artt. 240 e segg. del d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice Ambiente), dai quali si desume l'addossamento dell'obbligo di effettuare gli interventi di recupero ambientale, anche di carattere emergenziale, al responsabile dell'inquinamento, che potrebbe benissimo non coincidere con il proprietario ovvero il gestore dell'area interessata (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 665/2009).
 

Alessio Elia
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