20/11/2012 - 23:48

Ricerca e coltivazione di idrocarburi: la fascia di rispetto

La ricerca di idrocarburi nel sottofondo marino rappresenta ancora un argomento molto scottante che alimenta una nutrita serie di contenziosi alimentati dagli enti locali interessati da concessioni di ricerca e coltivazione; la Regione Puglia rappresenta sicuramente un interessante esempio.

La sentenza del TAR Lazio Sez II bis n.8236 del 1 ottobre 2012 ha affermato che la fascia di rispetto è stabilita per delimitare un'area entro la quale vige il divieto assoluto delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi; mentre le attività che si svolgono a distanza maggiore non sono vietate a priori, bensì assoggettate a una complessa valutazione, la quale non può non coinvolgere i prospicienti territori costieri (anche insulari) con le relative popolazioni, attesa l'unitarietà dell'ecosistema con le potenziali e attuali interrelazioni che esso presenta.


In primo luogo va osservato che la fascia di rispetto è stabilita per delimitare un'area entro la quale vige il divieto assoluto delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi; mentre le attività che si svolgono a distanza maggiore non sono vietate a priori, bensì assoggettate a una complessa valutazione, la quale non può non coinvolgere i prospicienti territori costieri (anche insulari) con le relative popolazioni, attesa l'unitarietà dell'ecosistema con le potenziali e attuali interrelazioni che esso presenta (cfr. la nozione di impatto ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006).

E infatti la L. n. 9/91 fa riferimento anche alle attività di prospezione che si svolgono sulla piattaforma continentale; mentre la primaria responsabilità dello Stato a tale riguardo, rilevante per il diritto internazionale, non esclude che nell'ordinamento interno acquistino rilevanza anche le posizioni delle articolazioni territoriali della Repubblica, in considerazione del particolare rango costituzionale delle stesse.


La giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare come l'utilizzo della tecnica dell'air gun sia foriero di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell'operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dal passaggio della nave (cfr. TAR Puglia - Lecce, sez. I, 14 luglio 2011, n. 1341).

E in questa sede è sufficiente rimarcare il riferimento al carattere potenziale dell'impatto ambientale, in quanto non si tratta - con riferimento alle censure a carattere procedimentale - di pervenire a una valutazione in concreto sull'assenza di pregiudizio ambientale, ma più semplicemente di prefigurare, alla stregua di una considerazione prima facie, quali siano i territori anche soltanto potenzialmente coinvolti dalle conseguenze dell'intervento. 

Alessio Elia
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