01/01/2013 - 01:00

Terre e rocce da scavo: decreto 10 agosto 2012 n.161.

La disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo ha trovato una sua normazione nel decreto del ministero dell'ambiente e del territorio e del mare del 10 agosto 2012 n. 161: attraverso questo provvedimento si intende procedere al miglioramento dell'uso delle risorse naturali. Rappresenta uno specifico strumento per la tutela di beni già prevista all'interno del testo unico per l'ambiente.

La disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo ha trovato una sua normazione nel decreto del ministero dell'ambiente e del territorio e del mare del 10 agosto 2012 n. 161.


Tale testo normativo nasce con il fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni; in particolare mira alla regolamentazione della produzione di rifiuti sulla base delle condizioni previste sia dal comma 1,sia dall'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i criteri qualitativi da soddisfare affinche' i materiali di scavo, siano  considerati sottoprodotti e non rifiuti.


Questo decreto si basa sulle definizioni di ex articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed in particolare:

a. «opera»: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;


b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera; opere infrastrutturali in generale; rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte  le  altre plausibili frazioni granulometriche provenienti  da  escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose.


In ottemperanza all'articolo 184 bis del testo unico ambientale deve conisiderarsi "sottoprodotto", il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:


a) il materiale da scavo e' generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale materiale;


b) il materiale da scavo e' utilizzato, in conformita' al Piano di Utilizzo:


1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale e' stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni,  rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;


2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;


c) il materiale da scavo e' idoneo ad essere  utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3;


d) il materiale da scavo, per le modalita' di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualita' ambientale di cui all'Allegato 4.
 

Alessio Elia
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