01/01/2013 - 01:00

Bilanciamento di interessi e gestione dei rifiuti.

La gestione dei rifiuti e la scelta dei luoghi dove depositare tali sostanze implica la valutazione degli interessi che vengono coinvolti: per questo motivo la scelta di un sito per effettuare queste operazioni abbisogna di una valutazione approfondita e omnicomprensiva degli interessi da tutelare e della loro analisi prospettica.

La localizzazione dell'insediamento degli impianti di smaltimento o di recupero rifiuti può essere del tutto indifferente, prescindendo dalla considerazione e comparazione degli interessi in gioco.


Inoltre, come affermato dalla sentenza TAR, Lazio, Roma, Sez.II quater, n. 7725 del 12 settembre 2012 la scelta di siti idonei non può restringersi esclusivamente sui siti industriali.


La sola circostanza che l'area di insediamento abbia una determinata destinazione urbanistica non è di per sé circostanza ostativa e non è valida giustificazione per il diniego di approvazione del progetto , poiché l' approvazione di questo rappresenta un'ipotesi di variante automatica alla disciplina urbanistico-territoriale dell'area interessata.

Ma non per questo in sede di autorizzazione si può prescindere dalla considerazione delle esigenze di carattere  urbanistico-territoriale e degli interessi comunque legati alla localizzazione dell'impianto, in quanto rilevanti.


La soluzione prospettata trova la sua conferma nella giurisprudenza secondo cui: "Nell'intenzione del legislatore non è necessario che gli impianti di smaltimento o di recupero rifiuti debbano essere allocati esclusivamente in zone a vocazione industriale, ma è altrettanto vero che, non per questo, la localizzazione dell'insediamento può essere del tutto indifferente, prescindendo dalla considerazione e comparazione degli interessi in gioco. In altri termini, la sola circostanza che l'area di insediamento abbia una determinata destinazione urbanistica non è di per sé circostanza ostativa e non è valida giustificazione per il diniego di approvazione del progetto , in quanto l' approvazione costituisce un'ipotesi di variante automatica alla disciplina urbanistico-territoriale dell'area interessata. Ma non per questo in sede di autorizzazione si può prescindere dalla considerazione delle esigenze di carattere (anche) urbanistico-territoriale e degli interessi comunque legati alla localizzazione dell'impianto, in quanto rilevanti." (T.A.R. Napoli Campania sez. I, 17 giugno 2011, n. 3243 e sent. 15600/2007).


Anche il Consiglio di Stato ha rilevato che: "La posizione di favore con la quale il legislatore nazionale considera gli impianti di smaltimento, implica l'introduzione dell'automatismo fra approvazione del progetto e variante urbanistica, a patto che ne esistano i presupposti e le condizioni: in questo senso il decreto Ronchi consente che il progetto approvato esplichi efficacia di variante, qualora necessitata dalla diversa destinazione dell'area secondo lo strumento urbanistico vigente e il codice dell'ambiente agevola gli impianti di smaltimento e recupero allorché compatibili con le caratteristiche delle aree. Peraltro, l'interesse sotteso alla realizzazione degli impianti di smaltimento sia pure connotato dall'inerenza ad interessi propri della collettività non è dotato di assolutezza tale da escluderne il bilanciamento con altri interessi pure di rilevanza generale quale l'assetto del territorio urbano e le scelte programmatorie dell'amministrazione." 

Alessio Elia
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