01/01/2013 - 01:00

Gestione rifiuti, autorizzazione e adeguamento legislativo

Bisogna distinguere nel settore della normativa sui rifiuti il concetto di autorizzazione unica da quello di adeguamento dell'impianto autorizzato ai successivi sviluppi legislativi.

Il TAR della Liguria con sentenza n.723 del 23 maggio 2012 ha stabilito che l'approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto ai sensi del D. Lgs. n. 209/2003 non ha il medesimo valore di una nuova ed autonoma autorizzazione, né può spiegare alcun effetto sostitutivo o consolidativo sull'originaria .


Infatti, la presentazione di un progetto di adeguamento dell'impianto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 209/2003 presuppone la necessità da parte delle strutture installate di conformarsi alle nuove norme tecniche e condizioni di esercizio dettate dal medesimo decreto legislativo.


Il comma 3 del predetto articolo prevede che se non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti", mentre il comma 4 della medesima disposizione stabilisce che "la provincia competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attività di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di cui all'articolo 6, comma 5, al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal presente decreto e, se necessario, stabilisce le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, consentendo, nelle more dell'adeguamento, la prosecuzione dell'attività. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti, l'attività è interrotta".


Le disposizioni in esame, vale la pena sottolineare riferendosi alla pronuncia del TAR ligure, dettano delle modalità con le quali assicurare che gli impianti in esercizio si conformino alla sopravvenuta normativa senza però implicare che l'approvazione del progetto di adeguamento corrisponda ad una nuova autorizzazione, novativa di quella precedente, rientrando tale approvazione nell'ambito delle misure dettate per la conformazione alla nuova normativa degli impianti già esistenti ed autorizzati.


Poi, le verifiche per l'autorizzazione alla continuazione all'esercizio degli impianti, nell'ambito delle quali è si pone l'approvazione del progetto di adeguamento, riguardano appunto la verifica tecnica dell'idoneità degli impianti rispetto alle sopravvenute disposizioni, senza acquisire alcun effetto di nuova ed autonoma autorizzazione all'installazione dell'impianto. 

Alessio Elia
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