01/01/2013 - 01:00

Lottizzazione abusiva ed energie rinnovabili

La lottizzazione abusiva è una condotta che, purtroppo, interessa un importante gruppo di attività legate al mondo dell'urbanistica e dello sviluppo edilizio. Proviamo in questo intervento a dare un aggiornamento anche rispetto al suo carattere quasi necessario di reato formato con il concorso di più agenti.

La lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio è una condotta classificata come fattispecie penalmente rilevante e interessa, come dimostrano le cronache giudiziarie, una vasta gamma di attività: dalla realizzazione di edifici a quella di impianti alimentati da fonti rinnovabili.


Allo scopo di chiarire con precisione la consistenza del reato suddetto, si sottolinea che la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, secondo l'articolo 30 del DPR n.380 del 2001 (testo unico dell'edilizia) si concreta nelle "opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio".


Per la propria natura il reato di lottizzazione abusiva presuppone molto spesso una struttura plurisoggettiva.


In questo contesto, occorre applicare, come previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione Cass. Sez. III n. 21714 del 5 giugno 2012, i principi generali vigenti in materia di concorso di reato stabiliti dal codice penale: esiste il concorso di un soggetto sino al momento in cui perdura la propria condotta volontaria e la sua volontà di far cessare la condotta antigiuridica dei concorrenti.


Da questo contesto si desumono le seguenti conseguenze:

a) che il concorso dei venditore lottizzatore permane sino a quando continua l'attività edificatoria eseguita dagli acquirenti nei singoli lotti edificatori;

b) che il concorso degli acquirenti dei singoli lotti proseguirà nella sua permanenza sino a quando continuerà l'attività edificatoria nel proprio lotto e la realizzazione di opere di urbanizzazione nell'area interessata alla lottizzazione; non può invece il singolo acquirente rispondere dell'ulteriore attività edificatoria realizzata negli altri lotti. 

Alessio Elia
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