01/01/2013 - 01:00

Lo spandimento dei fanghi e la competenza legislativa

Lo spandimento dei fanghi biologici rappresenta un importante ambito all'interno del quale si misurano i diversi piani di governo. La competenza legislativa è statale mentre quella regolamentare regionale. Il Comune non possiede poteri significativi al riguardo.

La tutela dell'ambiente e dell'ecosistema costituisce il fondamento della disciplina dello spandimento dei fanghi biologici.


Per questo motivo, si tratta di una competenza statale rientrante nell'articolo 117 della Costituzione; infatti, secondo la sentenza TAR Lombardia (MI) Sez.II n.1006 del 4 aprile 2012: "Nessuna competenza in materia sarebbe attribuita ai comuni, neppure in base al d.lgs. n. 152/2006, che all'art. 196 demanda alle regioni la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, mentre riserva ai comuni soltanto la potestà regolamentare per la gestione dei rifiuti urbani (art. 198 d.lgs. n. 152 cit.). Neppure in base alla normativa igienico-sanitaria si può ritenere esistente una potestà comunale in subiecta materia, posto che detta normativa non ricomprende la gestione dei rifiuti (nel cui novero rientrano i fanghi), se non per quanto riguarda la raccolta delle immondizie stradali e domestiche e il loro smaltimento ai sensi dell'art. 218 R.D. n. 1265/1934".


In particolare, il Legislatore nazionale, secondo il dettato costituzionale, ha poi attribuito alla competenza regolamentare regionale e restando riservata agli stessi comuni solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa regolamentare in materia di igiene (cfr. Consiglio di Stato, V, 15 ottobre 2010, n. 7528; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. IV, 14.10.2011 n. 2433). 

Alessio Elia
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