01/01/2013 - 01:00

ADR e nuova valutazione sull'ecotossicità dei rifiuti

L'art. 3, comma 6, legge n. 24 marzo 2012, n. 28 " Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale " modifica il punto 5 dell'Allegato D alla Parte IV D.Lgs. n. 152/2006
L'art. 3, comma 6, legge n. 24 marzo 2012, n. 28 " Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale " modifica il punto 5 dell'Allegato D alla Parte IV D.Lgs. n. 152/2006 prevedendo che tutti i rifiuti che rientrano nella caratteristica di pericolo H14 vengono trattati secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 con riferimento ai codici di classificazione:

- M6 Materie pericolose per l'ambiente acquatico, liquide»),

- M7 Materie pericolose per l'ambiente acquatico, solide»).

Questi nuovi criteri di classificazione devono essere applicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge e cioè dal 25 marzo 2012) e sino all'adozione di un decreto ministeriale contenente una nuova procedura tecnica per la valutazione dell'ecotossicità.

I criteri di classificazione da adottare sono quelli dell'ultima versione dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada ADR 2011 che si basa sulla rilevazione mediante metodi di prova conformi a linee guida OCSE.

Al punto 2.2.9.1.10.3 dell'ADR sono contenuti i criteri per la classificazione delle sostanze, le quali debbono essere considerate pericolose per l'ambiente qualora risultino positive ai test di tossicità acuta 1, di tossicità cronica 1 o di tossicità cronica 2.

La nuova norma - L. 28/2012 - infatti, prevede espressamente : "6. All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 e' sostituito dal seguente: "5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e' classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu' delle proprieta' di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalita' dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7"

Invece, nella precedente versione, oggi abrogata dalla L. 28/2012 , veniva stabilito che se un rifiuto è identificato come pericoloso ..solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni ( ad esempio percentuale in peso ) . Per quanto riguarda la caratteristica H14 tali valori limite non dovevano essere presi in considerazione.

Iniziando a trarre le fila del discorso, le miscele devono essere classificate in conformità a quanto previsto dal punto 2.2.9.1.10.4 dell'ADR, che riprende i criteri utilizzati per la classificazione delle sostanze, integrandoli con indicazioni ulteriori per il caso in cui non siano disponibili dati sulla tossicità per la miscela in quanto tale o in relazione a singoli componenti.

In conclusione, come ulteriore conseguenza a questi nuovi criteri, deriva che indicando la caratteristica di pericolo H14 su un formulario di identificazione rifiuti si ammette che tale rifiuto sia classificato come merce pericolosa ai fini del trasporto su strada (accordo ADR) con gli obblighi che da ciò conseguono (scelta degli imballaggi, etichettatura, formazione, ecc.) 
Alessio Elia
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