01/01/2013 - 01:00

Concessione edilizia ed autorizzazione unica

Diversità di presupposti e finalità
Con la sentenza n. 2743/2012 il Consiglio di Stato, sulla scorta delle pronunce della Corte Costituzionale, ha ribadito il quadro interpretativo costituzionalmente corretto che deve orientare l'interprete nella soluzione di una serie di questioni attinenti i rapporti tra concessione edilizia e autorizzazione unica nonché sulla portata e i limiti delle potestà comunali nella materia delle autorizzazioni degli impianti per la produzione di energia rinnovabile.
La vicenda era sorta in seguito al diniego opposto ad un istanza di concessione edilizia per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia rinnovabile da biogas e biomasse. Assumeva l'amministrazione comunale nel motivare il diniego l'incompatibilità dell'impianto rispetto alla destinazione agricola dell'area in base alla disciplina urbanistica vigente.
Il Consiglio di Stato ha statuito preliminarmente sulla diversità di presupposti e finalità che valgono a differenziare la concessione edilizia rispetto all'autorizzazione unica. La prima è governata in maniera preminente dalle previsioni degli strumenti urbanistici in materia di destinazione delle aree. Proprio In base a tale criterio il Comune, infatti, denegava la concessione edilizia sul presupposto della destinazione agricola dell'area sulla quale avrebbe dovuto sorgere l'impianto per la produzione di energia, area sulla quale, sempre a mente dello strumento urbanistico, potevano essere realizzate solo opere qualificabili come pertinenziali rispetto all'attività agricola.
Il diniego veniva impugnato assumendo la "natura sostanziale" dell'istanza che in sé avrebbe contenuto anche quella volta ad attivare ed ottenere la procedura per l'autorizzazione unica.
La sentenza ha riconosciuto la legittimità dell'operato del Comune che correttamente "ha circoscritto le proprie valutazioni al profilo della compatibilità urbanistica dell'intervento richiesto, giudicandolo precluso dalle vigenti prescrizioni di P.R.G."
Non vale ad integrare la competenza comunale neanche la legislazione regionale che dovesse attribuire una competenza autorizzatoria in deroga alla disciplina di cui al D. Lgs. 387/2003. Era questo il caso della legislazione regionale friulana che attribuiva ai Comuni, per determinati tipologie di impianti, competenza autorizzatoria. Già la Corte Costituzionale ne aveva dichiarato l'illegittimità per contrarietà alla normativa di principio stabilita nel citato D. Lgs. 387/2003.
Il fondamento della illegittimità costituzionale della legislazione regionale va ravvisato nella lesione del riparto di competenze in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". Alla legislazione nazionale spetta dettare norme di principio per esigenze di uniformità e di esercizio unitario di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale. Uniformità ed esercizio unitario delle funzioni amministrative che può dirsi assicurato dalla previsione di un unico procedimento autorizzatorio (l'autorizzazione unica) capace di contemperare le esigenze di tutela variamente coinvolte e quelle di celerità per la realizzazione di fonti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il modello dell'autorizzazione unica, quindi, è quello capace di dare sostanza al riparto complessivo costituzionalmente corretto in materia di energia, derogabile soltanto dalle procedure semplificate nei casi e con le modalità normativamente previste.
Un modello alternativo, invece, che facesse affidamento in via interpretativa o espressamente su un allargamento delle competenze comunali si porrebbe in contrasto con il quadro costituzionalmente corretto delle competenze e sarebbe in grado di evidenziare profili di incostituzionalità per violazione dei principi in materia energetica.
Vincenzo Tabone
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