01/01/2013 - 01:00

Nuove disposizioni per i pescherecci

Esenzioni previste dal regolamento 1224/2009 agli obblighi del dispositivo di localizzazione ed identificazione del peschereccio ed alla compilazione e trasmissione elettronica dei dati (GU n. 107 del 9-5-2012) - Decreto 1 marzo 2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Il Decreto 1 marzo 2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è finalizzato ad avvalersi della facoltà di concedere le esenzioni per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 dagli obblighi di cui all'art. 9 paragrafo 2; art. 15 paragrafo 1; art. 22 paragrafo 1; art. 24 paragrafo 1 del Reg. (CE) 1224/09.

Il Reg. (CE) 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 istituisce, infatti, un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006.

In particolare, l'art. 2 del presente decreto disciplina il "sistema di controllo dei pescherecci" nel quale è previsto che:

•    In conformità a quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 2 del Reg. (CE) 1224/09, gli armatori dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono tenuti ad installare a bordo un dispositivo pienamente funzionante che consenta la localizzazione e identificazione automatiche del peschereccio da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla sua posizione, nonché il rilevamento del peschereccio da parte del centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera (comma 1).

•    Fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5, lett. a) del Reg. (CE) 1224/09, gli armatori dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dal predetto obbligo di cui al comma 1 se abilitati ad operare esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato italiano (comma 2).

•    Inoltre, fatti salvi i piani pluriennali, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5, lett. b) del Reg. (CE) 1224/09, gli armatori dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed inferiore a 15 metri battenti bandiera italiana sono esonerati dal suindicato obbligo di cui al comma 1 a condizione che non trascorrano mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto (comma 3).

•    L'esonero di cui al comma precedente opera esclusivamente previa presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 6 (comma 4).

Riguardo alla compilazione e trasmissione elettroniche dei dati, il decreto in oggetto prevede quella relativa al giornale di pesca (art. 3), alla dichiarazione di trasbordo (art. 4) ed alla dichiarazione di sbarco (art. 5).

L'art. 6 prescrive che gli armatori che intendano avvalersi dell'esonero di cui all'art. 2, comma 3, del presente Decreto sono tenuti a presentare apposita dichiarazione all'Ufficio marittimo di iscrizione con le modalità di cui all'art. 7. I comandanti, invece, che intendano avvalersi degli esoneri di cui all'art. 3, comma 3, all'art. 4, comma 3 ed all'art. 5, comma 3 del presente Decreto sono tenuti a presentare, ove non sia stata presentata dagli armatori, apposita dichiarazione all'Ufficio marittimo di iscrizione con le modalità di cui al successivo art. 7.

L'art. 7, infine, prevede le modalità di presentazione della dichiarazione:

•    La dichiarazione di cui all'articolo precedente, da compilarsi utilizzando il modello allegato al presente decreto, deve essere presentata in triplice copia all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio;

•    La dichiarazione, vidimata dalla competente Autorità marittima, deve essere tenuta a bordo e, in caso di controllo da parte delle autorità competenti, deve essere esibita unitamente alla licenza di pesca;

•    Una copia di tale dichiarazione e' custodita dall'Ufficio di iscrizione del peschereccio ed un'altra viene trasmessa senza ritardo dall'Ufficio di iscrizione alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
Andrea Settembre
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