01/01/2013 - 01:00

Gli scarti di origine animale: rifiuti o sottoprodotti?

Come classificare gli scarti di origine animale? quale disciplina applicare?
Gli scarti di origine animali, in ottemperanza del d. lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. n), sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti, ed esclusivamente soggetti al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti.

In ogni altro caso in cui il produttore che si disfa dei predetti beni per destinarli allo smaltimento costui resta soggetto alla disciplina del Testo Unico in materia ambientale.
E' importante specificare che nell'ambito della gestione dei rifiuti, le disposizioni di settore riguardanti i sottoprodotti di origine animale regolano esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria, rimanendo escluse le attività di gestione degli scarti, in quanto rifiuti, per le quali permane l'operatività della disciplina generale in materia [Cass. Sez. 3 n. 12844/2009; Cass. Sez. III n.21095/2007; Cass. Sez. 3 n. 21676/2007].
Pertanto, s'intendono per sottoprodotti, secondo la giurisprudenza comunitaria ed ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. n), i materiali risultanti dal processo produttivo, che pur non costituendo l'oggetto proprio del ciclo produttivo, scaturiscono da esso e sono destinati dal produttore ad ulteriore impiego o al consumo (il riutilizzo, però, deve essere certo, senza l'intervento di trasformazioni preliminari e senza pregiudizio per l'ambiente).
Inoltre, la nozione di rifiuto e le espressioni che la qualificano non possono essere interpretate in senso restrittivo, mentre devono formare oggetto di interpretazione restrittiva le esclusioni di determinate sostanze dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui rifiuti.

La sentenza della Corte di Cassazione  n.2710 Sez.3 23/01/2012  coglie l'occasione per definire gli istituti più rilevanti della materia partendo dal regolamento CE n. 1774/2002 è stato adottato il termine sottoprodotti di origine animale, abbandonando quello di rifiuti di origine animale utilizzata nel D.Lgs. n. 508 del 1992:

a) per sottoprodotti, secondo la giurisprudenza comunitaria ed ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. n), i materiali risultanti dal processo produttivo, che pur non costituendo l'oggetto proprio del ciclo produttivo, scaturiscono da esso e sono destinati dal produttore ad ulteriore impiego o al consumo (il riutilizzo, però, deve essere certo, senza l'intervento di trasformazioni preliminari e senza pregiudizio per l'ambiente);

b) a nozione di rifiuto e le espressioni che la qualificano non possono essere interpretate in senso restrittivo, come peraltro reiteratamente affermato dalla giurisprudenza mentre devono formare oggetto di interpretazione restrittiva le esclusioni di determinate sostanze dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui rifiuti. 
Alessio Elia
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