01/01/2013 - 01:00

Dimostrazione della capacità finanziaria per le iscrizioni delle imprese all'Albo nazionale gestori ambientali

Comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 14 marzo 2012 recante «Dimostrazione della capacita'finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5)».
L'Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.Lgs 152/06 e succede all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs 22/97.

E' costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio.

Ai sensi del D.Lgs 22/97 avevano l'obbligo di iscrizione all'Albo le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi (esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi rifiuti), nonché le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Per la raccolta e il trasporto, il commercio e l'intermediazione dei rifiuti l'iscrizione costituisce autorizzazione all'esercizio delle attività medesime. Per le altre attività abilita alla gestione di impianti autorizzati.

Il D.Lgs 152/06 ha esteso poi l'obbligo d'iscrizione alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e alle imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno.

È stato previsto, inoltre, l'iscrizione delle imprese che effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata e l'istituzione dei registri delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti.

L'Albo, che annovera un consistente numero di imprese impegnate in importanti attività di gestione dei rifiuti, riveste un ruolo centrale nel complesso sistema che regola la gestione dei rifiuti. Esso si configura come strumento di qualificazione delle imprese del settore, punto di riferimento e garanzia per tutti i soggetti coinvolti nel complesso sistema della gestione dei rifiuti: le imprese che producono rifiuti, e che li devono affidare a soggetti qualificati, le amministrazioni pubbliche, gli organi di controllo e i cittadini.

Il Comitato Nazionale ha adottato, successivamente, con la Delibera n. 2 del 23 Gennaio 2012 (comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27/01/2012) l'elenco ricognitivo dei provvedimenti delle Sezioni regionali e provinciali con i quali sono state disposte le cancellazioni delle imprese che non hanno aggiornato la propria iscrizione.

È seguito, infine, il Comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 14 marzo 2012 recante «Dimostrazione della capacita'finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5)».

All'articolo 2 (Capacita' finanziaria) è previsto, infatti, quanto segue:

"1. Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di euro novemila per il primo veicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo.
Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito o dell'intermediazione finanziaria con capitale sociale non inferiore a euro due milioni e cinquecentomila secondo lo schema allegato sotto la lettera "A".

2. Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell'iscrizione a tale Albo".
Andrea Settembre
autore