01/01/2013 - 01:00

D.I.A. ed impianti fino a 1 MW

La disciplina degli impianti fino a 1 MW dopo la dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale pugliese
Con la sentenza n. 689/2012 il Tar Puglia si è occupato degli effetti della dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) in rapporto alla dichiarazione di incostituzionalità della L.R. Puglia n. 31/2008 che prevedeva la possibilità di realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 1 MW secondo la procedura semplificata ed in deroga alla tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 119 del 22 marzo 2010, dichiarava la legge regionale pugliese costituzionalmente illegittima. Interveniva successivamente l'art. 1 quater del D.L. n. 105 del 8 luglio 2010, convertito nella legge 13 agosto 2010 n. 129 che stabiliva "sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
La sentenza, nel rigettare il ricorso, ha interpretato la norma di cui all'art. 1 quater D.L. 105/2010 quale norma di salvezza degli effetti delle denunce presentate nella vigenza della legge regionale, poi dichiarata incostituzionale. Salvezza degli effetti, però, subordinata e condizionata dalla circostanza di fatto che l'impianto risultasse in esercizio entro il termine di 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè entro il 16 gennaio 2011). Salvezza degli effetti giustificata con la necessita di tutelare l'affidamento degli investitori circa la legittimità delle procedure semplificate all'epoca vigenti.
Il Collegio esplicitamente si è rifatto a quella giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 29 luglio 2011, n.15) che esclude la natura provvedimentale della dichiarazione di inizio attività. Essa è, invece, "un atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge". Secondo tale inquadramento, prima del decorso del termine per l'esercizio del potere inibitorio, la dichiarazione "dà vita ad un rapporto del tutto precario, di cui è ancora incerto il consolidamento degli effetti proprio di una fattispecie provvedimentale seppur illegittima".
Vincenzo Tabone
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