01/01/2013 - 01:00

Obblighi dichiarativi in materia di gas floruati

La gestione dei gas floruati comporta a carico dell'operatore l'adempimento di specifiche formalità amministrative.
Gli operatori del settore  delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonche' dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)  una  dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantita' di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.
I predetti dati vengono pubblicati sul sito web del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti che producono, importano o esportano piu' di una tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra comunicano i dati suddetti ,  in riferimento all'anno civile precedente  per via telematica, tramite il formato elettronico pubblicato sul sito web della Commissione europea, alla Commissione europea  stessa  e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), elabora annualmente una relazione sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra e la mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195.

A quest'obbligo si aggiunge quello di indicare in apposite etichette e adoperando la lingua italiana, le informazioni riguardanti il contenuto di gas fluorurati ad effetto serra .
 
Alessio Elia
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