01/01/2013 - 01:00

La VIA e l'autorizzazione di una discarica dei rifiuti.

La discarica di rifiuti, costituisce una attività potenzialmente pericolosa: per questoo motivo è necessario conoscere in modo preventivo le modalità attraverso le quale impatterà con l'ambiente.
La VIA e cioè procedura di impatto ambientale, secondo la sentenza del TAR Veneto Sez.III n.333 dell'8 marzo 2012, ha lo scopo di assicurare l'acquisizione di informazioni essenziali al fine di valutare le ripercussioni sull'ambiente di un progetto.

Il complesso normativo di riferimento ed in particolare l'art. 21, comma 2, lett. b, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, coniugato con altre disposizioni della normativa regionale, prevede l'obbligo di identificare e valutare le possibili alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione.

La predetta norma prevede l'indicazione delle principali ragioni della scelta effettuata, al fine di rendere trasparente la scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale, e allo scopo di evitare interventi che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari al soddisfacimento dell'interesse sotteso all'iniziativa.

E' necessario ribadire che la procedura di VIA si basa sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la politica ambientale più efficiente consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.
La struttura stessa della procedura viene concepita per dare informazioni sulle conseguenze ambientali di un'azione, prima che la decisione venga adottata, per cui si definisce nella sua evoluzione come uno strumento che cerca di introdurre a monte della progettazione un nuovo approccio che possa influenzare il processo decisionale negli ambienti imprenditoriali e politici, nonché come una procedura che possa guidare il processo stesso in maniera partecipata con la popolazione dei territori interessati.

Sotto un profilo operativo, giova ricordare che il d.lgs. 152/2006  con i sui successivi aggiornamenti, recepisce le principali direttive comunitarie in materia applicando anche alla procedura di VIA i seguenti principi:
a) prevenzione e precauzione;

b) chi inquina paga;

c) sviluppo sostenibile;

d) sussidiarietà e leale collaborazione;

e) libero accesso alle informazioni ambientali e partecipazione a scopo collaborativo.

 Per quanto riguarda la tempistica, il d.lgs 4/2008, fissa in 150 giorni, successivi alla presentazione dell'istanza, il termine massimo per la conclusione del procedimento di VIA (12 mesi per le opere complesse) da emettersi con provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, espresso e motivato, da parte dell'autorità competente, obbligatorio, vincolante e sostitutivo di ogni altro provvedimento in materia ambientale e di patrimonio culturale. 
Alessio Elia
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