01/01/2013 - 01:00

Regione Puglia: ecco la nuova ordinanza balneare 2012

La Regione Puglia ha emanato nuove disposizioni per disciplinare l'esercizio dell'attivita' balneare e l'uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico ricreative esistenti, al fine di garantirne l'amonizzazione nell'ambito del litorale marittimo dei comuni costieri della Regione Puglia - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 12-04-2012.
La nuova Ordinanza balneare 2012, disciplina, nella Regione Puglia, l'esercizio delle attivita' turistiche balneari e delle strutiure turistico — ricreative alle stesse finalizzate, nonché l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale.

La presente disciplina è stata approvata con la determinazione dirigenziale n.108/2012 del Servizio Demanio e Patrimonio, in sostituzione di quella vigente del 16 maggio 2011, che viene espressamente abrogata.

In particolare, all'art. 1, rubricato “disposizioni generali per le attivita' turistico balneari“, e' previsto che la stagione balneare dura l'intero anno solare per l'esercizio delle attivita' commerciali e di quelle accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attivita' elioterapiche e ludico—ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, che possono essere svolte con le medesime condizioni regolamentari e d'orario applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico.

L'apertura al pubblico per la balneazione é consentita dal 1 maggio al 30 settembre come stabilito dal Decreto legislative 30 maggie 2008, n. 116, con riferimento al periodo nel quale é assicurato il monitoraggio della qualita' delle acque di balneazione.

Tutte le strutture sono tenute ad assicurare l'apertura dal quarto sabato del mese di maggio alla seconda domenica del mese di settembre.

Nel caso di attivita' anticipata o posticipata rispetto al predetto periodo obbligatorio, il concessionario deve dare formale comunicazione alla competente Autorita' Marittima e al Comune.

Nel periodo obbligatorio di apertura devono funzionare, presso le strutture balneari, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalita' indicate nella Ordinanza della Capitaneria di Porto territorialmente competente, senza soluzione di continuita' durante l'apertura delle strutture.

Ove si intenda, invece, operare prima della data di inizio del periodo obbligatorio di apertura, ovvero successivamente alla sua conclusione, deve essere comunque garantito il servizio di salvataggio fermo restando l'obbligo di comunicazione previsto precedentemente (formale comunicazione alla competente Autorita' Marittima e al Comune).

Fuori dal periodo nel quale e' consentita la balneazione e fuori dal periodo di apertura obbligatorio nel caso in cui non intendano rimanere aperti anche per la balneazione, gli stabilimenti balneari non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio, ma dovranno rimanere esposti, all'ingresso e sulla spiaggia in luogo ben visibile, i cartelli anche in inglese, francese e tedesco recanti il seguente avviso: "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA - STABILIMENTO SPROVVISTO DI SERVIZIO DI SALVAMENTO".

Nelle spiagge libere destinate alla balneazione, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, gli stessi devono predisporre adeguata segnaletica, da posizionare sulle relative spiagge in luoghi ben visibili, redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE — BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

Inoltre, i Comuni costieri hanno l'obbligo, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:

a) di assicurare sulle spiagge libere l'igiene, la pulizia, la raccolta dei ritiuti;

b) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilita';

c) di predisporre, ai fini della concreta fruibilita' delle spiagge libere e del mare territoriale anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili;

d) di consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo; lo stesso obbligo grava su ogni altro Ente titolare di infrastrutture che ostacolano il libero accesso all'arenile; in tale seconda ipotesi i Comuni dovranno promuovere l'attivita' amministrativa finalizzata alla realizzazione degli accessi.

e) di installare sufficienti ed idonei servizi igienici e di primo soccorso.

Altresi', sono consentite forme di collaborazione tra concessionari (singoli o in forma associata) e comuni sia per la pulizia delle spiagge sia per l'attivita' di salvamento.

Salvo diversi limiti fissati dall'Autorita' marittima, in considerazione dei bassi fondali e della elevata presenza turistica sulla fascia costiera pugliese, ordinariamente é riservata alla balneazione, per 24 ore al giorno, la zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalla riva (art. 2).

Inoltre, all'art. 3, della predetta ordinanza, sono previste prescrizioni sull'uso del demanio marittimo (cosa e' assolutamente vietato sulle aree demaniali marittime della costa pugliese), all'art. 4 e' posta la disciplina delle aree in concessione per strutture balneari (disciplina generale degli arenili; disciplina particolare per gli stabilimenti balneari; disciplina particolare per la preparazione e la pulizia delle spiagge) e all'art. 7 e' stata introdotta la “Norma Etica” (informazioni per la trasparenza e la cittadinanza attiva).

Infine, riguardo alla cartellonistica, che deve essere presente anche in lingua inglese, francese e tedesco:

•    l’Ordinanza deve essere esposta, in formato visibile, oltre che presso i concessionari, anche nelle sedi municipali dei comuni costieri per l’intera stagione balneare;

•    l’Ordinanza e la “Norma Etica” devono restare affisse entrambe, in formato visibile, all’Albo della singola struttura balneare.

Andrea Settembre
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