01/01/2013 - 01:00

Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano

Il Ministero della Salute, con il Decreto 7 febbraio 2012, n. 25, ha introdotto nuove disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano (GU n. 69 del 22-3-2012).
Il Decreto del Ministero della Salute del 7 febbraio 2012, n. 25, stabilisce prescrizioni tecniche relative alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano, individuate dall'articolo 11, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, e successive modificazioni, e distribuita sia in ambito domestico che non domestico.

Ai fini del presente decreto si applicano, in particolare, le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 852/2004 nonche' quelle contenute nei decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni.

Il decreto in oggetto non si applica alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile qualora l'acqua trattata sia destinata esclusivamente ad impianti tecnologici e/o elettrodomestici, ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da quella che alimenta l'uso potabile.

Inoltre, l'utilizzo delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano impiegate nelle varie fasi del ciclo lavorativo delle imprese del settore alimentare come definite dal regolamento CE n. 178/2002, e' assoggettato agli obblighi della vigente legislazione in materia di sicurezza alimentare.

In particolare all'art. 3 del decreto , rubricato "obblighi generali", e' prescritto che:

•    Al produttore e al distributore, come individuati all'articolo 103, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, secondo le rispettive competenze di cui all'articolo 104 del medesimo decreto, spetta la responsabilita' di mettere in commercio apparecchiature che, se utilizzate e mantenute secondo quanto previsto nel manuale d'uso e manutenzione, ai sensi dell' articolo 5 del presente decreto, assicurino, durante il periodo di utilizzo, le prestazioni dichiarate e che l'acqua trattata risulti conforme ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni;

•    Ferma restando la certificazione di rispondenza ai requisiti di sicurezza alle direttive comunitarie che prevedono la marcatura CE, ove pertinente, e alle norme vigenti, i produttori devono includere, nei manuali di cui all'articolo 5 del presente decreto, una dichiarazione di conformita' dell'apparecchiatura relativamente:

    a) al decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2001 e,    in difetto di misure specifiche, al regolamento (CE) n. 1935/2004;

    b) ai requisiti di sicurezza applicabili;

    c) alle normative specifiche applicabili;

    d) alle finalita' specifiche cui l'apparecchiatura e' destinata.

L'art. 5 prevede, invece, i "requisiti generali e specifici delle apparecchiature e dei materiali che vengono a contatto con l'acqua":

•    Le apparecchiature, per il periodo di utilizzo o comunque per la durata utile dichiarata dal produttore:

    a) devono essere utilizzate e mantenute secondo le indicazioni previste nel manuale di istruzioni    per l'uso e manutenzione di cui all'articolo 5, devono garantire le prestazioni dichiarate dal     produttore e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e     successive modificazioni. La durata di vita o il periodo di utilizzo delle apparecchiature e/o altre     prestazioni tecniche quantitative (ad esempio: cicli operativi tra due rigenerazioni successive,     cadute di portate) possono essere contrattualmente vincolanti solo se le caratteristiche dell'acqua     rimangono sostanzialmente invariate rispetto ai parametri oggetto di trattamento;

    b) devono essere dotate di punti di prelievo per analisi prima e dopo il trattamento applicato, ove    pertinente.

•    I materiali costituenti le apparecchiature, unitamente a quelli utilizzati nelle fasi di installazione e manutenzione, che possono venire a contatto con l'acqua potabile, devono essere conformi alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174 e successive modificazioni.

•    Ogni tipologia di apparecchiatura deve essere dotata di istruzioni procedurali che consentano di individuare la necessita' di interventi di manutenzione ovvero il fine vita dell'apparecchiatura. Gli eventuali dispositivi di segnalazione devono essere realizzati e posizionati in maniera tale da consentire un efficace avviso all'utente circa l'esigenza di interventi di manutenzione e devono essere muniti di un apposito controllo di funzionamento.

•    Gli impianti idraulici realizzati per l'installazione di apparecchiature collegate alla rete acquedottistica devono essere dotati di un sistema in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua trattata in rete, e di un sistema, manuale o automatico, che permetta l'erogazione dell'acqua non trattata, interrompendo l'erogazione di quella trattata, nel caso in cui si siano attivati i dispositivi che segnalano la necessita' di sostituzione di parti esaurite o il termine del periodo di utilizzo dell'apparecchiatura.

L'art. 6, rubricato "Istruzioni", prevede quanto segue:

•    Fatto salvo quanto previsto in materia di informazioni destinate al consumatore, nonche' ai soggetti responsabili del montaggio e dell'installazione delle apparecchiature, dalle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' responsabilita' del produttore e del distributore nel rispetto dei reciproci obblighi:

    a) redigere, per ogni apparecchiatura, in lingua italiana un manuale di istruzioni per l'uso e    manutenzione ed un manuale di montaggio ed installazione. Le informazioni dei manuali possono     essere incluse in un unico documento con sezioni chiaramente distinte a condizione che non si     generino incertezze interpretative sulla manutenzione e le modalita' di utilizzo dell'apparecchiatura     da parte del consumatore;

    b) garantire che tali manuali accompagnino ciascuna apparecchiatura che si intende immettere in    commercio.

•    Le informazioni incluse nei manuali di cui al presente articolo devono, in modo dettagliato e chiaro:

    a) coprire ogni aspetto che, se non tenuto in debita considerazione dal consumatore o    dall'installatore, puo' potenzialmente comportare un rischio per la salute o pregiudicare la sicurezza     della stessa apparecchiatura;

    b) garantire che, a seguito di una loro puntuale osservanza, le prestazioni dell'apparecchiatura    rimangano entro i livelli dichiarati dal produttore;

    c) consentire che il montaggio dell'apparecchiatura venga effettuato in completa sicurezza tecnica    ed igienico-sanitaria e comunque sia idoneo ad assicurare la sicurezza generale per il consumatore     o utente;

    d) indicare chiaramente le modalita' di utilizzo e di manutenzione dell'apparecchiatura;

    e) individuare, nel rispetto della normativa vigente, quali sono le modalita' che l'utilizzatore o    l'installatore devono seguire per lo smaltimento dell'apparecchiatura e dei suoi componenti;

    f) riportare la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2;

    g) fare riferimento alle analisi chimiche e chimico-fisiche dell'acqua presa a riferimento dal    produttore per la definizione delle condizioni d'uso, della manutenzione e del periodo di utilizzo     dell'apparecchiatura.

•    Il manuale di istruzioni per l'uso:

    a) individua le condizioni che rendano necessarie operazioni di sostituzione di parti esaurite o il    ricorso alla assistenza tecnica anche mediante idonei dispositivi acustici e/o visivi come previsto     dall'articolo 5 comma 3;

    b) indica chiaramente la frase "Apparecchiature per il trattamento di acque potabili".

•    Sugli opuscoli che descrivono le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura, sul manuale di istruzioni per l'uso, sul manuale di montaggio ed installazione, sulle confezioni di imballaggio e, piu' in generale, su tutto il materiale pubblicitario e informativo prodotto per l'apparecchiatura deve essere riportata in evidenza la seguente avvertenza: "Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilita' dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore".

•    Il materiale pubblicitario e informativo prodotto per l'apparecchiatura e la confezione di imballaggio includono le informazioni relative all'apparecchiatura che consentono anche di conoscerne i principi di funzionamento e le caratteristiche prestazionali e quindi di effettuare una scelta chiara e motivata da parte del consumatore anche in rapporto ai criteri di dimensionamento.

•    Nel caso in cui sia erogata acqua destinata al consumo umano trattata, in un ambito diverso da quello domestico e diverso dalle attivita' riguardanti il ciclo lavorativo delle imprese del settore alimentare, sulle apparecchiature devono essere disponibili informazioni inerenti l'identificazione del responsabile della qualita' dell'acqua trattata erogata.

Riguardo all'installazione, al collaudo e alla manutenzione, l'art. 7 prescrive che le apparecchiature devono essere installate in ambienti igienicamente idonei e, ove pertinente, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, incluse quelle relative a collaudo e manutenzione.

Inoltre, l'installazione delle apparecchiature in linea all'impianto di distribuzione dell'acqua potabile deve essere realizzata con valvole di bypass per garantire all'utilizzatore la possibilita' di escludere l'uso dell'apparecchiatura senza che cio' comporti interruzione del servizio di erogazione di acqua potabile.

L'art. 9 prevede, infine, la "Clausola di riconoscimento reciproco".

Infatti, la presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di apparecchiature legalmente fabbricate o commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purche' le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

Inoltre, ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorita' Competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, e' il Ministero della salute.
Andrea Settembre
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