01/01/2013 - 01:00

Nuove disposizioni riguardanti i livelli massimi e le soglie d'intervento relativi alle diossine e ai policlorobifenili

Il Regolamento (UE) N. 277/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 ha modificato gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi e le soglie d'intervento relativi alle diossine e ai policlorobifenili.
La direttiva 2002/32/CE vieta l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi contemplati nell'allegato I della medesima.
L'allegato II stabilisce soglie d'intervento che richiedono indagini nei casi di aumento dei livelli di tali sostanze.

Le diossine rappresentano un gruppo di 75 congeneri di policlorodibenzo-para- diossine (PCDD) e di 135 congeneri di policlorodibenzofurani (PCDF), 17 dei quali hanno rilevanza tossicologica.

I policlorobifenili (PCB) costituiscono, invece, un gruppo di 209 congeneri diversi, che possono essere suddivisi in due gruppi in base alle proprieta' tossicologiche: 12 congeneri presentano proprieta' tossicologiche simili a quelle delle diossine e sono percio' spesso denominati PCB diossina- simili (PCB-dl). Gli altri PCB non presentano una tossicita' simile a quella delle diossine, avendo un altro profilo tossicologico.

Ciascuno dei congeneri di diossine o di PCB diossina- simili che hanno una rilevanza tossicologica hanno presentato un diverso livello di tossicita'.

Per poter sommare la tossicita' di questi diversi congeneri e' stato introdotto, con il Regolamento (UE) N. 277/2012, il concetto di fattori di tossicita' equivalente (toxic equivalency factors — TEF) per agevolare la valutazione del rischio e il controllo normativo. Cio' significa che i risultati analitici relativi a tutti i singoli congeneri di diossine e PCB diossina-simili di rilevanza tossicologica vengono espressi mediante un'unita' quantificabile, ossia in tossicita' equivalente di TCDD (TEQ).

Per quanto riguarda le diossine e i PCB diossina-simili, l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) ha suggerito nel 2005 l'introduzione di nuovi fattori di tossicita' equivalente rispetto a quelli da essa stessa stabiliti nel 1998. Su richiesta della Commissione, l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha presentato una relazione scientifica dal titolo «Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed» (Risultati del monitoraggio dei livelli di diossine nei mangimi e negli alimenti), nella quale vengono presi in considerazione questi nuovi valori suggeriti dall'OMS e le informazioni recenti raccolte dalla Commissione.

Alla luce di tale relazione, la Commissione, con il suindicato regolamento, ha modificato i livelli massimi e i valori soglia delle diossine e dei PCB diossina-simili.

Per quanto concerne i PCB non diossina-simili, su richiesta della Commissione l'EFSA ha adottato un parere sulla presenza dei PCB non diossina-simili nei mangimi e negli alimenti.

I policlorobifenili (PCB) rappresentano, infine, un gruppo di 209 diversi congeneri di PCB. La somma dei sei congeneri indicatori dei PCB (PCB 28, 52, 101, 138, 153 e 180) comprende circa meta' di tutti i PCB non diossina-simili (PCB-ndl) presenti nei mangimi e nei prodotti alimentari. L'EFSA ritiene che la somma dei sei PCB indicatori costituisca un indicatore adeguato dell'occorrenza dei PCB- ndl e dell'esposizione umana agli stessi.
Inoltre, effettuare ogni volta un'analisi per tutti i 209 congeneri dei PCB ai fini di un controllo ufficiale risulterebbe poco pratico e molto costoso, senza peraltro apportare alcun vantaggio ai fini dell'applicazione della normativa.

Sono stati, pertanto, fissati, dalla Commissione, i livelli massimi come somma dei sei PCB.
Andrea Settembre
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