01/01/2013 - 01:00

Nuove modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica

Con bozza di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico viene ridisciplinata la modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi, come stabilito dall'articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro l'anno.
L'articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, stabilisce che al raggiungimento del valore di 6 miliardi di euro di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere riviste le modalità di incentivazione di cui al decreto stesso, favorendo in ogni caso l'ulteriore sviluppo del settore.

Ebbene, il predetto costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico ha superato, a fine marzo 2012, il valore di 5,6 miliardi di euro.

Il Governo ha deciso, pertanto, di intervenire tempestivamente con la presente bozza di decreto, anche allo scopo di fornire preventivamente al settore gli elementi necessari per l'ulteriore sviluppo.

Il decreto in oggetto, in attuazione dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011, ridisciplina, quindi, le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi, come stabilito dall'articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro l'anno.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base degli elementi forniti dal GSE, con propria deliberazione deve comunicare la data in cui il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, così come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera z), del DM 5 maggio 2011, raggiunge il valore di 6 miliardi di euro l'anno.

Il presente decreto si applica, infatti, decorsi trenta giorni dalla data della pubblicazione della predetta deliberazione, ovvero a decorrere dal 1° luglio 2012, qualora a tale data il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi abbia raggiunto il valore di 6 miliardi di euro l'anno da almeno 30 giorni.

Il DM 5 maggio 2011 continuerà ad applicarsi ai soli impianti di cui ai Titoli II, III e IV del medesimo decreto che entrano in esercizio entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione di cui sopra, nonché, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dello stesso DM 5 maggio 2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione dfi fine lavori nei termini previsti.

Sono ammessi alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto:

a) impianti fotovoltaici il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera gli 80 ML€;

b) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera i 10 ML€;

c) impianti fotovoltaici a concentrazione il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera i 10 ML€.


Le risorse eventualmente non assegnate in un semestre sono riallocate nel semestre successivo. Nel caso in cui per due semestri consecutivi risultino non assegnate risorse a una delle tipologie predette, tali risorse sono riassegnate alle altre tipologie per la quale si sono avute maggiori domande rispetto alle disponibilità, in proporzione ai rispettivi eccessi di domande rispetto alle disponibilità.

Inoltre, al fine di assicurare l'effettivo controllo dei volumi incentivabili, al costo annuo indicativo degli incentivi disponibile in ciascun semestre a decorrere dal secondo, viene detratto il costo indicativo annuo degli incentivi attribuibile agli impianti di cui all'articolo 4, comma 12 del presente decreto, entrati in esercizio nel semestre antecedente a quello di apertura del corrispondente registro.
Andrea Settembre
autore