01/01/2013 - 01:00

Regione Veneto: disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Definizione della disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j). (Bur Veneto n. 20 del 13/03/2012) - Regione Veneto. Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012.
La Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 253 del 22 febbraio 2012 è finalizzata, infatti, alla definizione della disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed alla approvazione di uno schema di cauzione tipo. Il provvedimento integra e modifica le precedenti D.G.R. n. 1192 del 5 maggio 2009, n. 1391 del 19 maggio 2009, n. 453 del 2 marzo della 2010 e n. 1270 del 3 agosto 2011.

Il presente provvedimento è applicabile a tutti gli impianti per i quali la Regione ha competenza autorizzatoria, di seguito elencati:
• impianti fotovoltaici a terra di potenza maggiore o uguale a 20 kW
• impianti eolici di potenza maggiore o uguale a 60 kW
• impianti idroelettrici di potenza maggiore o uguale a 100 kW
• impianti alimentati a biomassa di potenza maggiore o uguale a 200 kW
• impianti di biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, da gas di discarica e di processi di depurazione di potenza maggiore o uguale a 250 kW.

La disciplina di tali garanzie riportate nell'Allegato A della presente deliberazione, affronta in particolare le seguenti tematiche:
• tipologie di garanzia e momento della presentazione;
• durata ed importo della garanzia;
• dismissione dell'impianto e ripristino del sito alle condizioni originarie;
• inadempimento dell'obbligo di prestazione della garanzia e decadenza del titolo abilitativo;
• procedura di escussione della garanzia in caso di mancata realizzazione delle opere di dismissione e rimessa in pristino.

Con particolare riferimento alla durata, sono state disciplinate le diverse modalità di prestazione di garanzia, sul presupposto, comunque, che la stessa deve sussistere senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo.

L'eventuale frazionamento in più contratti di garanzia successivi, di durata comunque almeno quinquennale, non deve costituire, infatti, un pregiudizio per l'interesse pubblico.

L'oggetto della garanzia, riproposto in ogni quinquennio, deve rimanere quindi il medesimo e corrispondere a tutti gli obblighi derivanti dalla rimessa in pristino dei luoghi o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, secondo le modalità previste dal piano di demolizione, smaltimento e rimessa in pristino con analisi dei costi e dei tempi necessari, di seguito denominato "Piano di ripristino", facente parte della documentazione progettuale.

Per gli impianti idroelettrici l'oggetto della garanzia comprende anche il regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, regolazione delle condotte forzate e dei canali di scarico o la rimozione e l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse, rispettivamente secondo quanto previsto dall'art. 25 c.1 e dall'art. 30 del R.D. 11.12.1933, n.1775, da esplicitarsi anch'essi nel "Piano di ripristino".

Tale Piano è approvato in sede di Conferenza di Servizi; per gli impianti idroelettrici in Conferenza di Servizi è sentita anche l'Autorità idraulica.

La garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di:
• costituzione e presentazione di un nuovo contratto di garanzia ovvero di appendice di proroga e/o integrativa alla polizza originaria;
• apposito provvedimento da parte dell'ente autorizzante con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale a seguito di esecuzione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

L'importo della garanzia, che deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, è pari ai costi specificatamente quantificati nel "Piano di ripristino", comprensivi di oneri fiscali e di spese tecniche nella misura del 10 per cento. L'importo va adeguato ogni cinque anni (dovendosi provvedere in mancanza all'escussione) alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento del deposito cauzionale al costo della vita è quello fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

Infine, allo scopo di agevolare i soggetti intestatari di titoli abilitativi è stato formulato un modello unico di contratto di garanzia, come riportato nell'Allegato B del presente provvedimento.

Con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, la recente legge regionale del Veneto n. 13 del 8 luglio 2011 ha disposto, all'art. 10, che i comuni, enti competenti al rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Procedura Abilitativa Semplificata), abbiano la competenza al rilascio di tale titolo abilitativo per gli impianti integrati e non integrati con potenza di picco fino ad 1 MW.

Con la presente deliberazione, al fine di rendere omogenea la disciplina delle garanzie in argomento, è stata estesa ai titoli abilitativi di competenza comunale, già oggetto della DGR n. 1270 del 3 agosto 2011, la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'Allegato A, oggetto del presente provvedimento.

Analogamente, la disciplina delle garanzie e relativo modello unico di contratto, costituiscono atti di riferimento per ogni altro impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i cui titoli abilitativi sono di competenza comunale.

Per le domande giacenti, il proponente, sulla base delle disposizioni del DM 10 settembre 2010, "Linee guida per le autorizzazioni impianti da fonte rinnovabile" integra nel termine di 180 giorni dall'esecutività del presente provvedimento la documentazione di progetto con il richiamato "Piano di ripristino", ancorché sia stato precedentemente presentato, idoneo alla quantificazione delle spese che scaturiscono dagli obblighi costituenti l'oggetto della garanzia.

Per gli impianti già autorizzati secondo le disposizioni della DGR 453/2010, è consentita la presentazione delle garanzie secondo le disposizioni del presente atto, ovvero l'adeguamento della polizza già depositata presso gli uffici regionali, previa eventuale richiesta da parte dell'interessato dell'approvazione di un "Piano di ripristino", ancorché sia stato precedentemente presentato, idoneo alla quantificazione delle spese che scaturiscono dagli obblighi costituenti l'oggetto della garanzia, entro il termine di 180 giorni dall'esecutività del presente provvedimento.
Andrea Settembre
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