01/01/2013 - 01:00

La richiesta di concessione in sanatoria non esclude la effettuazione del sequestro penale

In materia edilizia, la possibilità di sanatoria non può escludere la effettuazione del sequestro penale, né determina l'automatica caducazione del sequestro preventivo già eseguito, la cui permanenza è diversamente legata alle valutazioni che in merito adotterà l'autorità giudiziaria- Corte di Cassazione Penale Sez.2^ 21 Marzo 2012 Sentenza n.10949
In materia edilizia, la possibilità di sanatoria non può escludere la effettuazione del sequestro penale, né determina l'automatica caducazione del sequestro preventivo già eseguito, la cui permanenza è diversamente legata alle valutazioni che in merito adotterà l'autorità giudiziaria.

È questo è il principio stabilito dalla Corte di Cassazione Penale, Sez.2^, del 21 Marzo 2012, Sentenza n.10949, la quale ha affrontato il tema dei reati edilizi.

Nel caso di specie, il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza in data ***, revocava il decreto di sequestro preventivo di manufatto adibito a preparazione e vendita di cibi da asporto, collocato su basamento di cemento, adottato nel procedimento a carico del sig. G. D. indagato per i reati di esecuzione di opere edilizie in assenza del permesso di costruire, omessa denuncia dei lavori, invasione di suolo pubblico.

Il Tribunale osservava che non sarebbe stato provato quale aggravio del carico urbanistico comporti la disponibilità in uso del suddetto manufatto, considerando, altresì, la richiesta di concessione in sanatoria sul quale aveva espresso parere favorevole il dirigente dell'ufficio settore opere pubbliche del Comune di L'aquila.

Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, lamentando la mancanza fisica della motivazione, "posto che è evidente che la libera disponibilità da parte dell'indagato del manufatto installato sul pubblico suolo possa protrarre e aggravare le conseguenze del reato e, oltre a compromettere il regolare assetto del territorio, comporta la possibilità di continuare abusivamente in quel luogo ed anche esercitare l'attività imprenditoriale". Il P.M. ricorrente rilevava, inoltre, che la Polizia Municipale, su sua richiesta aveva attestato che era stato negato il rilascio di autorizzazione in sanatoria.

In primo luogo la Corte ha osservato che al sig. G. è stato contestato non solo l'inosservanza delle norme generali in materia edilizia, ma anche di quelle relative alle costruzioni in zone sismiche e, soprattutto la violazione degli artt. 633 e 639 bis c.p., pertanto, certamente quanto meno con riferimento a quest'ultimo reato, non ha alcun senso il richiamo alla mancanza di prova dell'aggravio del carico urbanistico al quale fa riferimento l'ordinanza impugnata.

In secondo luogo, il collegio ha ritenuto del tutto irrilevante la richiesta di concessione in sanatoria. Invero il P. M. ricorrente affermava che tale autorizzazione era stata negata, ma, a prescindere da tale elemento di fatto, non verificabile in sede di legittimità, è comunque, giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che, "in materia edilizia, la possibilità di sanatoria non può escludere la effettuazione del sequestro penale, né determina l'automatica caducazione del sequestro preventivo già eseguito, la cui permanenza è diversamente legata alle valutazioni che in merito adotterà l'autorità giudiziaria" (tra le tante: Sez. 3, n. 32969 del 08/07/2005, Amadori, Rv. 232182).

La Corte di Cassazione, pertanto, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha confermato il decreto di sequestro.
Andrea Settembre
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