01/01/2013 - 01:00

Nuove disposizioni concernenti i livelli di utilizzo degli additivi alimentari

Il Regolamento (UE) n. 232/2012 della Commissione del 16 marzo 2012 ha modificato l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le condizioni e i livelli di utilizzo delle sostanze giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124).
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 figura un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro utilizzo.

Le sostanze giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) sono coloranti alimentari attualmente autorizzati ad essere utilizzati e figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'autorizzazione tiene conto delle dosi giornaliere ammissibili (DGA) fissate nel 1983 dal comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF).

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») il 23 settembre 2009 ha emesso un parere relativo alla rivalutazione dell'innocuità del giallo di chinolina (E 104) come additivo alimentare. In tale parere l'Autorità ha raccomandato di abbassare le DGA di detto colorante da 10 mg/kg di peso corporeo/giorno a 0,5 mg/kg di peso corporeo/giorno. Inoltre, l'Autorità ha ritenuto che le stime del grado di esposizione particolareggiate (tappa 2 e tappa 3) sono in genere ben superiori alle DGA rivedute di 0,5 mg/kg di peso corporeo/giorno.

L'Autorità il 27 settembre 2009 ha emesso, poi, un parere relativo alla rivalutazione dell'innocuità del giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) come additivo alimentare. In tale parere l'Autorità ha raccomandato di abbassare la DGA di detto colorante da 2,5 a 1 mg/kg di peso corporeo/giorno. Inoltre, l'Autorità ha ritenuto che le stime del grado di esposizione particolareggiate (tappa 3) sono in genere ben superiori alle DGA provvisorie rivedute di 1 mg/kg di peso corporeo/giorno per i bambini maggiori consumatori.

L'Autorità il 23 settembre 2009 ha emesso, altresì, un parere relativo alla rivalutazione dell'innocuità del ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) come additivo alimentare. In tale parere l'Autorità ha raccomandato di abbassare le DGA da 4 mg/kg di peso corporeo/giorno a 0,7 mg/kg di peso corporeo/giorno. Inoltre, l'Autorità ha ritenuto che le stime del grado di esposizione particolareggiate (tappa 3) sono in genere ben superiori alle DGA rivedute di L 78/1 0,7 mg/kg di peso corporeo/giorno per i bambini maggiori consumatori.

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è stato pertanto modificato di conseguenza in modo da non superare le nuove DGA raccomandate dall'Autorità.

Infine, per consentire all'industria alimentare di adeguare la sua produzione alle nuove condizioni e ai nuovi livelli di utilizzo è stato previsto un regime transitorio:

"Articolo 2

Il presente regolamento è applicabile dal 1° giugno 2013.

I prodotti alimentari contenenti giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) legalmente immessi sul mercato prima del 1° giugno 2013, ma non conformi alle disposizioni del presente regolamento, possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte".
Andrea Settembre
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