01/01/2013 - 01:00

Pile ed accumulatori: l'obbligo di registrazione

Si descrivono di seguito le caratteristiche del quadro normativo e regolamentare della disciplina del trattamento delle pile e degli accumulatori.
Pile ed accumulatori trovano finalmente un sistema regolamentare preciso nell'ambito della legislazione sui rifiuti; è doveroso utilizzare l'avverbio "finalmente" poiché anche in questo caso gli operatori sono stati assoggettati ad un obbligo seguendo le pieghe di una storia lunga: tutto partiva con il 3 dicembre 2008 e cioè la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 188 del 20/11/2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE" anche se poi i relativi effetti venivano prorogati con D. L n. 78 del 01/07/2009.

Il decreto n. 188 del 20/11/2008 disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e riciclaggio.

Fornisce inoltre importanti definizioni che di seguito si riportano:

a) Per pila o accumulatore s'intende una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili).
b) Per produttore s'intende chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza.
c) Per immissione sul mercato s'intende la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità
Infatti devono essere considerati produttori di pile e di accumulatori coloro i quali immettono sul mercato nazionale, per la prima volta a titolo professionale, pile o accumulatori compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli.

A partire da quest'anno entro il 31 marzo 2012, i produttori sono tenuti a comunicare i dati relativi alle pile e agli accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno 2011; è stato adottato un approccio a consuntivo.

Le suddette categorie di soggetti possono immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, istituito presso il Ministero dell'Ambiente.

Poi, l'iscrizione al Registro (RPA) deve effettuarsi presso la Camera di commercio di appartenenza e cioè quella dove c'è la sede o l'unità locale.

Successivamente le Camere di commercio sono tenute a inviare all'ISPRA l'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e accumulatori e dei sistemi collettivi operativi.

In questa maniera, le predette informazioni entrano a far parte del Registro nazionale, insieme alle comunicazioni relative alla quantità e alle tipologie di pile e accumulatori immessi sul mercato che le imprese sono tenute a trasmettere annualmente, entro il 31 marzo.

Seguendo il processo di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, le informazioni in esame devono essere fornite per via telematica attraverso l'applicazione messa a disposizione dal Registro Pile, accessibile dalle imprese tramite il portale www.impresa.gov.it.

Le modalità per la compilazione e trasmissione della comunicazione sono rimaste immutate rispetto a quelle utilizzate per la presentazione della Comunicazione presentata nel 2011.

Sotto il profilo sanzionatorio, è utile ricordare agli utenti che i produttori che, entro il 31 marzo, non comunicano al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori i dati relativi alle pile e agli accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, ovvero le comunicano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
  
Alessio Elia
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